La tassa sui libri sociali per il 2016


Come ogni anno, entro il 16 marzo occorre pagare la tassa annuale sui libri sociali. A quanto ammonta? E chi è tenuto al pagamento?
La tassa sui libri sociali per il 2016
Un tributo che non subisce mai variazioni, ormai da tanti anni, è la tassa per la vidimazione dei libri sociali. In effetti, sia il novero dei soggetti passivi che l’importo, sia la scadenza che le modalità di versamento sono sempre gli stessi ormai da molti anni.

I libri sociali a cui facciamo riferimento sono quelli previsti dall’articolo 2421 del codice civile per le società per azioni (S.p.A.); in virtù di appositi rimandi legislativi, il discorso si estende anche ai libri detenuti dalle società a responsabilità limitata (S.r.l.) e dalle società in accomandita per azioni (S.A.p.A.), nonché dalle S.r.l. semplificate e dalle società consortili. Sono invece escluse le imprese individuali, le società di persone e le cooperative.

Formalmente il tributo viene definito come tassa di concessione per il servizio di numerazione e bollatura che le Camere di Commercio eseguono sui libri sociali prima che essi siano utilizzati. Di fatto, però, altro non è che una tassa fissa che ricade sui soggetti passivi descritti, del tutto indipendentemente dai libri sociali istituiti e materialmente utilizzati. Nessuno, infatti, potrebbe sottrarsi all’imposizione invocando il mancato utilizzo dei libri sociali; così come non c’è alcuna differenza fra chi in un anno ha compilato in un dato registro una sola pagina oppure duecento.

Nella sostanza, quindi, si tratta di una tassa che tutte le società di capitali e consortili devono versare ogni anno, indipendentemente da qualunque altra considerazione.
L’importo della tassa è di € 309,87 per i soggetti il cui capitale sociale (o il cui fondo di dotazione) non supera l’importo di € 516.456,90 con riferimento al primo gennaio dell’anno di riferimento; se invece si supera questa soglia, la tassa ammonta a € 516,46.
Il versamento deve essere eseguito entro il 16 marzo con modello F24, ricordando che il codice tributo è 7085. Nel primo anno, però, occorre invece versare l’importo con il bollettino postale n. 6007 intestato all’Agenzia delle Entrate e prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività.

E per chi non paga? Data la facilità con la quale è possibile constatare chi ha pagato e chi no, l’arrivo della sanzione è pressoché inevitabile e potrà variare fra il 100% e il 200% dell’importo evaso.

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di Giuseppe Aymerich

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