Patteggiamento e Prescrizione


La richiesta di patteggiamento da parte dell’imputato o il suo consenso alla proposta del P.M. non valgono come rinuncia alla prescrizione
Patteggiamento e Prescrizione
La questione del rapporto tra la richiesta di applicazione della pena da parte dell’imputato (patteggiamento) o l’accordo già raggiunto col P.M. ed una eventuale sentenza di prescrizione, veniva portato al giudizio delle S.U. dalla Seconda Sezione penale della Corte di Cassazione, che aveva preso atto dell'esistenza di un contrasto giurisprudenziale, in quanto ad avviso di alcune Sezioni la causa estintiva (prescrizione del reato), ancorché maturata antecedentemente alla sentenza di patteggiamento, non poteva essere fatta valere in sede di impugnazione, posto che la presentazione della richiesta di applicazione della pena da parte dell'imputato o il consenso a quella proposta dal pubblico ministero costituirebbero una forma di rinuncia espressa alla prescrizione non più revocabile.
Le argomentazioni a sostegno di tale orientamento sono essenzialmente due, ossia il fatto che da un lato la richiesta di applicazione di pena anche per reati prescritti costituirebbe una manifestazione di una scelta processuale che ontologicamente implicherebbe l'espressa rinuncia alla prescrizione, e, dall'altro lato, la irrevocabilità del negozio giuridico. In effetti, una volta concordato tra le parti il computo della pena da irrogare, tale "negozio giuridico" sarebbe irrevocabile, in quanto il giudice è chiamato unicamente a deliberare sulla correttezza di quanto accordato tra le parti.
Se infatti il codice di rito prevede all’art. 447 co. 3 c.p.p. l’irrevocabilità della sola proposta di patteggiamento, inevitabilmente irrevocabile sarà anche la successiva fase del perfezionamento del negozio, giacché non avrebbe senso stabilire l'irrevocabilità della proposta se poi, non appena viene perfezionato l'accordo con l’accettazione, questo si potesse unilateralmente revocare.
L’orientamento contrario, invece, secondo cui la formulazione di una concorde richiesta di pena non determinerebbe una rinuncia alla prescrizione, riteneva che all'accordo delle parti comunque deve seguire un controllo giudiziale finalizzato a verificare, prima di ogni altra circostanza, l'insussistenza di determinate cause di non punibilità. Ne deriverebbe un potere-dovere del giudice di dichiarare d'ufficio anche la intervenuta causa estintiva della prescrizione ai sensi dell'art. 129 c.p.p.
L'omessa declaratoria potrebbe pertanto essere legittimamente introdotta quale motivo di ricorso per cassazione, constando un'ipotesi di violazione di legge.
A sostegno di questa tesi, vi è innanzitutto il richiamo a quanto statuito dall'art. 157, comma 7, c.p., e cioè che la volontà di rinunciare alla prescrizione deve essere esternato mediante una manifestazione di volontà espressa.
Un secondo argomento riguarda la natura personalissima del diritto di rinuncia alla prescrizione, il quale non rientra nel novero degli atti processuali che possono essere compiuti dal difensore a norma dell'art. 99 c.p.p. Si tratta, quindi, di una facoltà riservata in via esclusiva all'imputato, il quale è tenuto a esercitarla personalmente ovvero con il ministero di un procuratore speciale.
Alla luce di questo radicato contrasto la Sezione Seconda opportunamente decideva di investire della questione le Sezioni Unite, le quali, in esito alla camera di consiglio del 25 febbraio 2016, nell’affrontare il quesito «Se la richiesta di applicazione della pena da parte dell'imputato, o il consenso da questi prestato alla proposta del pubblico ministero, possano valere come rinuncia alla prescrizione», dava soluzione negativa.

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di Avv. Fabio Laviano

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