Risarcimento dei danni causati ante alienazione


A chi spetta il risarcimento del danno verificatosi prima della alienazione dell’immobile? Il diritto di credito non segue l’immobile...
Risarcimento dei danni causati ante alienazione
La Corte di Cassazione, con la decisione a Sezioni Unite del 16-02-2016 n. 2951, ha risolto la diatriba sul soggetto che abbia diritto al risarcimento dei danni nel caso di alienazione del bene in un momento successivo a quello di produzione degli eventi dannosi lamentati.
Fatto salvo il diritto delle parti contraenti di convenire liberamente i propri accordi, è bene sapere che il diritto al risarcimento è da considerare come diritto autonomo rispetto alla proprietà e quindi soltanto l’alienante ha diritto di essere indennizzato per l’evento verificatosi prima del trasferimento della titolarità del bene.

I Giudici della Corte Suprema, preliminarmente, hanno affrontato la questione della distinzione tra legittimazione ad agire ed effettiva titolarità del rapporto, puntualizzando che la carenza della legittimazione ad agire può essere rilevata in ogni stato e grado del giudizio, anche d'ufficio; per contro, la questione della titolarità del rapporto (tanto attiva che passiva) patisce gli effetti della tempestività delle eventuali eccezioni, ed afferisce al merito della decisione, determinando l’accoglimento oppure il rigetto della domanda in concreto proposta. Quanto sopra detto assume grande rilievo sul piano processuale, atteso che la domanda giudiziale potrebbe anche essere ritenuta inizialmente ammissibile, ma successivamente, la puntualità, o il difetto, degli atti e delle produzioni delle parti, potrebbe guidare il decidente a pronunciare la declaratoria di difetto di legittimazione.
La Corte di Cassazione, dopo attenta riflessione sulla distinzione sopra riferita, risolve il contrasto giurisprudenziale con riguardo al diritto al risarcimento del danno subìto dall'immobile, in caso di alienazione del bene. Siffatto diritto non si trasferisce insieme al diritto reale, come accadrebbe se esso fosse un elemento accessorio; invece, il diritto di credito è suscettibile solo di specifico atto di cessione del credito ai sensi dell'art. 1260 del codice civile. Di conseguenza, quando accanto all'atto di trasferimento della proprietà, non vi sia un atto di cessione del credito, il diritto al risarcimento dei danni compete esclusivamente a chi, essendo proprietario del bene al momento dell'evento dannoso, subisce la relativa diminuzione patrimoniale.

Precisa la Corte che, in taluni casi, anche la scrittura privata assume rilievo (pari a quella dell’atto pubblico) al verificarsi di talune condizioni in essa contemplate. Il principio trova il suo fondamento nella circostanza che il contratto che trasferisce la proprietà di un bene immobile debba essere un atto o contratto scritto, a pena di nullità. Tuttavia, la norma non prescrive come indispensabile il rogito notarile, potendo rivelarsi sufficiente una scrittura privata ai sensi e per gli effetti dell’art. 1350 n. 1 del codice civile.

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di Avv. Raffaele Specchi

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