Cessazione del mantenimento del figlio maggiorenne


L’obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni cessa con il raggiungimento dell’autosufficienza economica accertata giudizialmente
Cessazione del mantenimento del figlio maggiorenne
Il diritto a percepire l’assegno di mantenimento può essere modificato, ovvero estinguersi, solo attraverso la procedura camerale ex art. 710 c.p.c.
L’obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni, sancito con sentenza, cessa, infatti, con il raggiungimento dell’autosufficienza economica accertata all’esito del procedimento speciale ex art. 710 c.p.c.
Il diritto a percepire gli assegni di mantenimento riconosciuti in sedi di separazione/divorzile, con sentenza passata in giudicato, può essere modificato o estinguersi (oltre che per accordo tra le parti), infatti, solo attraverso la procedura camerale sopra richiamata.

Conseguentemente, la raggiunta maggiore età del figlio e la raggiunta autosufficienza economica del medesimo non sono, di per sé, condizioni sufficienti a legittimare, in mancanza di accertamento giudiziale, la mancata corresponsione dell’assegno (Cass. 4.04.2005 n. 6975).
E’ bene inoltre specificare che le usuali doglianze addotte dal genitore onerato dell’assegno di mantenimento e dirette all’eliminazione o riduzione degli assegni medesimi disposti con sentenza di omologazione per fatti sopravvenuti non possono proporsi con opposizione a precetto, come spesso accade, ma debbono essere azionate con il rimedio tipico del procedimento camerale innanzi al Tribunale.
Con l’opposizione a precetto sono, infatti, proponibili soltanto questioni relative alla validità ed efficacia del titolo (Trib. di Bari, sez. II° civile, sentenza del 18.09.2008 n. 2087; Cass. n. 13872/2001).

In pratica, al raggiungimento della maggiore età del figlio, il coniuge a carico del quale è stato posto il suo mantenimento, non può automaticamente provvedere a ridurre, in tutto o in parte, il contributo che versa al figlio e ciò anche qualora egli ritenga che il figlio maggiorenne abbia ormai acquisito una propria indipendenza economica.
Il genitore onerato del mantenimento del figlio maggiorenne deve, così come ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione con la pronuncia n. 13184 del 16.06.2011, instaurare un giudizio (ex art. 710 c.p.c.) finalizzato ad ottenere la modifica delle condizioni di separazione e/o divorzio.

Pertanto, eventuali modifiche del quantum dovuto a titolo di mantenimento non possono essere adottate nel corso del proposto giudizio di opposizione a precetto, bensì a mezzo dell’apposita procedura camerale a causa della sua specialità in ordine alla modifica dei provvedimenti relativi alla separazione personale dei coniugi e al divorzio.

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di Avv. Marta Vacca

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