Gli indennizzi in caso di disservizi telefonici


Un breve excursus sulla disciplina degli indennizzi dovuti in caso di disservizi degli operatori telefonici
Gli indennizzi in caso di disservizi telefonici
In questo articolo diamo l’indicazione delle fattispecie di disservizio e dei relativi indennizzi, per segnalare le modalità con le quali agire nei confronti delle compagnie telefoniche.
Per espressa previsione normativa l’utente che abbia una controversia con una compagnia telefonica deve, prima di adire l’autorità giudiziaria, effettuare un tentativo di conciliazione avanti alle promanazioni regionali della stessa autorità: i CO.RE.COM. In tale sede l’interessato o suo delegato, in presenza di rappresentante del CO.RE.COM., incontra un incaricato della compagnia telefonica e, se nell’incontro viene raggiunto un accordo conciliativo, viene redatto un verbale che costituisce titolo esecutivo. In caso contrario viene redatto verbale di mancata conciliazione e l’interessato può adire l’Autorità Giudiziaria.
Sostanzialmente si tratta del medesimo meccanismo più recentemente introdotto per la mediazione civile e commerciale obbligatoria, solo totalmente gratuito.
La domanda di conciliazione si presenta al CO.RE.COM. della propria Regione inviando un apposito modulo compilato; il modulo è reperibile sul sito dell’Autorità Garante (www.agcom.it) e su quello dello stesso CO.RE.COM. (per la Lombardia: www.corecomlombardia.it). Il CO.RE.COM. provvede a fissare la data dell’incontro ed a convocarvi la compagnia telefonica interessata.
E’ importante notare che, qualora nei 30 giorni dalla proposizione della domanda di conciliazione la procedura non sia conclusa, l’interessato potrà rivolgersi all’Autorità Giudiziaria.
Altro aspetto che è importante sottolineare è quello che non possono essere oggetto della procedura di conciliazione richieste di risarcimento di danno, ma possono solo essere concordati indennizzi, come previsti dall’Autorità Garante. Proprio di questi indennizzi si occupa la delibera 73/11/CONS:
1) ritardata attivazione del servizio
€ 7,50 per ogni giorno di ritardo
2) Ritardo nel cambio operatore
€ 1,5 per ogni giorno di ritardo
3) Ritardo attivazione servizi accessori
€ 1,00 per ogni giorno di ritardo
4) Sospensione illegittima del servizio
€ 7,5 per ciascun giorno di sospensione
5) Sospensione illegittima servizi accessori
€ 5,00 per ciascun giorno
7) Servizio irregolare o discontinuo
€ 2,50 per ciascun giorno
8) Servizio irregolare per i servizi accessori
€ 1,00 per ciascun giorno
9)Ritardo nella portabilità del numero
€ 5,00 per ciascun giorno (€ 2,5 per i mobili)
10) Attivazione o disattivazione non richiesta di preselezione automatica
€ 2,5 per ciascun giorno oltre al rimborso dei maggiori oneri
11) Attivazione servizi non richiesti
€ 5,00 per ciascun giorno oltre allo storno degli addebiti
12) Attivazione servizi accessori o profili tariffari non richiesti
€ 1,00 per ciascun giorno oltre allo storno degli addebiti
13) Perdita del numero
€ 100,00 per ogni anno che si è utilizzato il numero sino ad un max di € 1.000,00
14) Omessa o errata indicazione negli elenchi telefonici
€ 200,00 per ogni anno
15) Mancata risposta ai reclami
€ 1,00 per ogni giorno di ritardo oltre il termine indicato nella carta dei servizi sino ad un massimo di € 300,00

E’ bene ricordare che, se si tratta di utenze affari, gli importi di cui ai numero da 1 a 9 sono raddoppiate e quelle dei numeri 13 e 14 sono quadruplicate.

Articolo del:


di Avv. Barbara Bersellini

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