Il diritto alle ferie


Le ferie vanno godute entro l'anno, pena il risarcimento del danno
Il diritto alle ferie
Il diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite costituisce un principio costituzionale, sancito dall’art. 36, comma terzo della Costituzione, in base al quale: "Il lavoratore ha diritto ... a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi".
Al contempo, l’articolo 2109 c.c., secondo comma, sancisce che "Il prestatore di lavoro ha anche diritto dopo un anno di ininterrotto servizio, ad un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che l'imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del prestatore di lavoro. La durata di tale periodo è stabilita dalla legge, dagli usi o secondo equità".

Orbene, possiamo quindi riassumere tre principi fondamentali in tema di diritto alle ferie del lavoratore:
1) Il diritto alle ferie è un diritto irrinunciabile;
2) Il datore di lavoro stabilisce le modalità di fruizione delle ferie, tenuto conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del lavoratore;
3) L’imprenditore deve preventivamente comunicare al prestatore di lavoro il periodo stabilito per la fruizione delle ferie.

Di recente, in ossequio ai principi sopra enunciati, ed a conferma di precedenti giurisprudenziali, la Cassazione Civile, sezione lavoro, ha avuto modo di chiarire che "le ferie devono essere godute entro l’anno di lavoro, e non successivamente. Decorso l’anno di competenza, il datore di lavoro è tenuto a pagare al lavoratore un’indennità sostitutiva di ferie e riposo non goduti".
Il principio enunciato dalla Corte di Cassazione ribadisce ancora una volta che il diritto alle ferie nel nostro ordinamento gode di una rigorosa tutela, di rilievo costituzionale.

Il diritto alle ferie non va, quindi, relazionato al rispetto di obblighi contrattuali, ma costituisce un diritto correlato alla persona; le ferie non hanno esclusivamente finalità di recupero delle energie psicofisiche del lavoratore, ma consentono a quest’ ultimo di poter coltivare interessi di natura extralavorativa che, come enunciato dalla Corte, "una società evoluta apprezza come meritevoli di considerazione".
Vero è che, a norma dell’articolo 2109 c.c., spetta esclusivamente al datore di lavoro la determinazione del periodo di ferie, mentre il lavoratore ha esclusivamente il diritto di indicare il periodo in cui intenda godere delle ferie. Tuttavia, qualora le ferie non vengano effettivamente godute, e ciò anche indipendentemente dalla responsabilità del datore di lavoro, al lavoratore spetta un’indennità sostitutiva.
Tale indennità ha natura risarcitoria del danno subito dal lavoratore a causa del mancato riposo, e retributiva quale corrispettivo dell’attività resa nel periodo che doveva essere destinato al godimento delle ferie.

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di avv. Francesco Catapano

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