Reverse charge
Cos`è, come funziona e quando si applica
Il reverse charge o inversione contabile è un meccanismo contabile e fiscale atto a eliminare l’evasione dell’IVA in cui l’obbligo dell’imposizione fiscale viene traslato dal soggetto venditore al soggetto acquirente.
Secondo il DPR 633/1972 art. 17 commi 5 e 6, il reverse charge rappresenta la procedura tramite la quale il venditore emette fattura senza addebitare l’imposta e l’acquirente integra la fattura ricevuta con l’aliquota di riferimento e procede con la duplice registrazione sia nel registro acquisti sia nel registro vendite. Così facendo, si genera l’autofattura in modo tale che sia il destinatario a corrispondere l’IVA all’Erario anziché il fornitore.
Il reverse charge la trovato applicazione negli scambi comunitari e ha avuto ampia applicazione soprattutto nell’ambito di edilizia, di seguito vengono specificati gli altri settori in cui viene attuato:
· cessioni imponibili di oro da investimento;
· cessioni di materiale d’oro;
· cessioni di prodotti semilavorati o di purezza pari o superiori a 325 millesimi;
· alle prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l’attivita’ di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore. La disposizione non si applica alle prestazioni di servizi rese nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalita’ dei lavori;
· alle cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato di cui ai numeri 8-bis) e 8-ter) del primo comma dell’articolo 10 per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l’opzione per l’imposizione;
· alle cessioni di apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni soggette alla tassa sulle concessioni governative di cui all’articolo 21 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita, da ultimo, dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, nonche’ dei loro componenti ed accessori.
Il reverse chiarge ha quindi come finalità quello di limitare l’evasione fiscale IVA e proprio per questo motivo il suo campo di applicazione è stato ampliato in base all’evoluzione della normativa comunitaria. Si è esteso dal campo edilizio a quello immobiliare e non ultimo nel 2016 al settore hi tech.Il provvedimento approvato stabilisce di eliminare dall’articolo 17, comma 6 del Dpr 633/1972, le ipotesi di reverse charge relative ai materiali e prodotti lapidei, direttamente provenienti da cave e miniere (lettera d) e le cessioni di beni effettuate nei confronti della grande distribuzione (lettera d-quinqies). Inoltre, ha limitato l’operatività del reverse charge per quanto riguarda i telefoni cellulari, eliminando l’obbligo con riferimento ai loro componenti e accessori (lettera b).
Infine, ha esteso, integrando la lettera c), comma 6 dell’articolo 17, le ipotesi collegate all'informatica: il meccanismo del reverse charge si applica alle cessioni di console da gioco, tablet, Pc e laptop, nonché alle cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale.
Secondo il DPR 633/1972 art. 17 commi 5 e 6, il reverse charge rappresenta la procedura tramite la quale il venditore emette fattura senza addebitare l’imposta e l’acquirente integra la fattura ricevuta con l’aliquota di riferimento e procede con la duplice registrazione sia nel registro acquisti sia nel registro vendite. Così facendo, si genera l’autofattura in modo tale che sia il destinatario a corrispondere l’IVA all’Erario anziché il fornitore.
Il reverse charge la trovato applicazione negli scambi comunitari e ha avuto ampia applicazione soprattutto nell’ambito di edilizia, di seguito vengono specificati gli altri settori in cui viene attuato:
· cessioni imponibili di oro da investimento;
· cessioni di materiale d’oro;
· cessioni di prodotti semilavorati o di purezza pari o superiori a 325 millesimi;
· alle prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l’attivita’ di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore. La disposizione non si applica alle prestazioni di servizi rese nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalita’ dei lavori;
· alle cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato di cui ai numeri 8-bis) e 8-ter) del primo comma dell’articolo 10 per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l’opzione per l’imposizione;
· alle cessioni di apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni soggette alla tassa sulle concessioni governative di cui all’articolo 21 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita, da ultimo, dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, nonche’ dei loro componenti ed accessori.
Il reverse chiarge ha quindi come finalità quello di limitare l’evasione fiscale IVA e proprio per questo motivo il suo campo di applicazione è stato ampliato in base all’evoluzione della normativa comunitaria. Si è esteso dal campo edilizio a quello immobiliare e non ultimo nel 2016 al settore hi tech.Il provvedimento approvato stabilisce di eliminare dall’articolo 17, comma 6 del Dpr 633/1972, le ipotesi di reverse charge relative ai materiali e prodotti lapidei, direttamente provenienti da cave e miniere (lettera d) e le cessioni di beni effettuate nei confronti della grande distribuzione (lettera d-quinqies). Inoltre, ha limitato l’operatività del reverse charge per quanto riguarda i telefoni cellulari, eliminando l’obbligo con riferimento ai loro componenti e accessori (lettera b).
Infine, ha esteso, integrando la lettera c), comma 6 dell’articolo 17, le ipotesi collegate all'informatica: il meccanismo del reverse charge si applica alle cessioni di console da gioco, tablet, Pc e laptop, nonché alle cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale.
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