Esecuzione illegittima ed intervento


L’originaria mancanza del titolo esecutivo da parte del creditore procedente inficia la legittimità dell’esecuzione e travolge tutti gli interventi
Esecuzione illegittima ed intervento
L’importante intervento della Suprema Corte a Sezioni Unite (Sentenza 7 gennaio 2014, n. 61) va a risolvere il contrasto giurisprudenziale in ordine alle conseguenze della caducazione del titolo esecutivo del creditore procedente sugli atti di intervento depositati nella medesima procedura.

Sostanzialmente vi erano due tesi contrapposte, la prima che propendeva per la caducazione anche di tutti gli interventi, mentre la seconda per la persistente validità di detti interventi purché il titolo esecutivo azionato da almeno un altro di loro abbia mantenuto integra la sua efficacia.

Le Sezioni Unite affermano che "l’originaria mancanza di titolo esecutivo o l’invalidità originaria del pignoramento minano la legittimità stessa dell’esecuzione e la rendono viziata sin dall’origine. Sicché, agli interventi manca lo stesso presupposto legittimante al quale validamente riferirsi"

Per contro, la caducazione degli interventi non si verifica se l’azione esercitata dal creditore procedente sia originariamente sorretta da un titolo esecutivo e, dunque, l’azione espropriativa sia stata validamente iniziata, ma il titolo fondante sia stato successivamente invalidato.

Conclude la Corte enunciando il seguente principio: "Nel processo di esecuzione forzata, al quale partecipino più creditori concorrenti, le vicende relative al titolo esecutivo del creditore procedente (sospensione, sopravvenuta inefficacia, caducazione, estinzione) non possono ostacolare la prosecuzione dell’esecuzione sull’impulso del creditore intervenuto il cui titolo abbia conservato la sua forza esecutiva. Tuttavia, occorre distinguere: a) se l’azione esecutiva si sia arrestata prima o dopo l’intervento, poiché nel primo caso, non esistendo un valido pignoramento al quale gli interventi possano ricollegarsi, il processo esecutivo e’ improseguibile; b) se il difetto del titolo posto a fondamento detrazione esecutiva del creditore procedente sia originario o sopravvenuto, posto che solo il primo impedisce che l’azione esecutiva prosegua anche da parte degli interventori titolati, mentre il secondo consente l’estensione in loro favore di tutti gli atti compiuti finche’ il titolo del creditore procedente ha conservato validità".

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di Avv. Fabio Tamma

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