Contratto di locazione, nullo se non tempestivamente registrato
I contratti di locazione sono nulli se, ricorrendone i presupposti, non sono registrati
L'art. 1, C. 346 della L. 311/2004 stabilisce che "i contratti di locazione, o che comunque costituiscono diritti relativi di godimento, di unità immobiliari ovvero di loro porzioni, comunque stipulati, sono nulli se, ricorrendone i presupposti, non sono registrati".
La nullità del contratto non registrato prevista dalla norma appena menzionata rientra fra quei casi di nullità previsti dalla legge ai quali fa riferimento l'ultimo comma dell'art. 1418 c.c. (C. Cost. 05.12.2007 n° 420[1]), ai sensi del quale "Il contratto è altresì nullo negli altri casi stabiliti dalla legge"
Tale nullità, peraltro, è insanabile, come recentemente affermato da Corte di Appello di Roma, n. 3753 del 24.06.2015, avallata dalla Suprema Corte (Cass. Sez. Un. n. 18213 del 17.09.2015) con enunciazione del principio che, seppur in fattispecie parzialmente diversa da quella oggetto del presente giudizio, costituisce chiaro orientamento nel senso della nullità insanabile del contratto di locazione non registrato.
Infatti, l’eventuale sanatoria dell’illecito tributario non potrà in alcun modo riverberare i propri effetti sulla nullità assoluta del contratto
Alla nullità del contratto consegue inevitabilmente la inammissibilità delle azioni fondate sull’esistenza del contratto nullo e tra tali azioni rientra evidentemente quella di sfratto per morosità o per finita locazione.
Si segnalano, tuttavia, posizioni divergenti della giurisprudenza di merito in base alle quali la successiva registrazione del contratto avrebbe effetti validanti.
La nullità del contratto non registrato prevista dalla norma appena menzionata rientra fra quei casi di nullità previsti dalla legge ai quali fa riferimento l'ultimo comma dell'art. 1418 c.c. (C. Cost. 05.12.2007 n° 420[1]), ai sensi del quale "Il contratto è altresì nullo negli altri casi stabiliti dalla legge"
Tale nullità, peraltro, è insanabile, come recentemente affermato da Corte di Appello di Roma, n. 3753 del 24.06.2015, avallata dalla Suprema Corte (Cass. Sez. Un. n. 18213 del 17.09.2015) con enunciazione del principio che, seppur in fattispecie parzialmente diversa da quella oggetto del presente giudizio, costituisce chiaro orientamento nel senso della nullità insanabile del contratto di locazione non registrato.
Infatti, l’eventuale sanatoria dell’illecito tributario non potrà in alcun modo riverberare i propri effetti sulla nullità assoluta del contratto
Alla nullità del contratto consegue inevitabilmente la inammissibilità delle azioni fondate sull’esistenza del contratto nullo e tra tali azioni rientra evidentemente quella di sfratto per morosità o per finita locazione.
Si segnalano, tuttavia, posizioni divergenti della giurisprudenza di merito in base alle quali la successiva registrazione del contratto avrebbe effetti validanti.
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