Come tutelarsi dal rumore?


Ecco tutto ciò che dovete sapere su normativa, normale tollerabilità ed accettabilità, differenze, tipologia di danni e possibili iniziative
Come tutelarsi dal rumore?
Il rumore è causa di stress, nervosismo, insonnia, difficoltà di concentrazione e, nei casi più gravi, di vere e proprie patologie. Spesso le persone disturbate dal rumore sopportano con rassegnazione il loro disagio, nell’erroneo convincimento che non vi siano strumenti efficaci per porvi rimedio.
1) La normativa di riferimento
La materia del rumore è disciplinata da varie norme, alcune codicistiche (art. 844 del codice civile e art. 659 del codice penale), altre speciali e pubblicistiche (la Legge quadro n 447 del 1995, suoi decreti di attuazione nonchè norme specifiche per vari settori, dal traffico stradale, a quello ferroviario, al rumore delle discoteche, ai requisiti acustici degli edifici). Il rapporto tra le due norme è di reciproca autonomia e complementarietà. L’art. 844, del codice civile, è la norma fondamentale per il singolo che subisce il rumore, consentendo la reazione e tutela in sede giudiziale allorchè le immissioni cui è sottoposto superino la normale tollerabilità. La giurisprudenza, dietro indicazioni di tipo medico scientifico, considera intollerabili le immissioni che superino di tre decibel il rumore di fondo di quella zona. La normativa pubblicistica, invece, non ha come suo obiettivo primario la tutela del singolo bensì è finalizzata alla tutela della collettività: contempera le esigenze collettive alla fruizione di un ambiente meno inquinato con le altre esigenze, spesso con questo configgenti, della produzione, del commercio: considera che il rumore sia un male necessario e cerca di contenerlo e gestirlo, fissa dei limiti di accettabilità del rumore, sia in emissione (rumore misurato in prossimità della fonte), sia di immissione (rumore misurato in prossimità del ricevente); limiti che possono cambiano a seconda della zona della città e la fascia oraria, diurna (6-22) o notturna (22-6). I Comuni hanno, tra i molti altri in materia, il compito di verificare il rispetto dei limiti di accettabilità, procedendo a verifiche con loro tecnici (Polizia Municipale, sezione acustica) e/o dell’ ARPA.
2) Normale tollerabilità e limiti di accettabilità
Tra la "normale tollerabilità" prevista dall’art. 844 cod.civ. ed i "limiti di accettabilità" fissati dalla normativa pubblicistica non vi è coincidenza. Senza entrare in questa sede nello specifico si può affermare che i limiti della normale tollerabilità sono molto più rigorosi rispetto ai limiti della accettabilità. Un rumore può rientrare nei limiti di di accettabilità ma essere superiore alla "normale tollerabilità". In tal caso il singolo danneggiato può reagire e far cessare o diminuire il rumore. Un esempio chiarirà meglio il concetto. Si prenda il caso di un attività commerciale (quale una officina, un supermercato, un locale di intrattenimento) che disturba gli abitanti delle case circostanti; quel rumore, verificato dai tecnici del Comune e/o ARPA potrebbe rientrare nei limiti di accettabilità, nel qual caso il Comune non può elevare sanzioni o disporre accorgimenti nei confronti di quell’attività; ma quello stesso rumore può essere tuttavia superiore ai tre decibel rispetto a quello di fondo e, quindi, risultare intollerabile, consentendo al singolo di agire giudizialmente per ottenere la cessazione o, quantomeno, il contenimento del rumore nei limiti, per l’appunto, della tollerabilità.
3) Tipologia di danni causati dal rumore
Il rumore può essere causa di danno patrimoniali e non patrimoniali. Per i primi si può pensare alla svalutazione commerciale del proprio immobile ove esposto a gravi fenomeni inquinanti; per i secondi il danno alla salute o al peggioramento della qualità della vita (danno esistenziale). Il soggetto che subisce questi danni ha diritto ad ottenere il relativo risarcimento.
4) Possibili iniziative
Che può fare in concreto la persona disturbata? Il primo passo da consigliare per il soggetto che si ritiene disturbato è quello di scrivere una diffida, direttamente o tramite legale, intimando al responsabile la cessazione o la riduzione delle immissioni rumorose. Se la diffida non ottiene effetto, vi sono due strade: il ricorso all’autorità giudiziaria (previa verifica che il rumore superi la normale tollerabilità o i limiti di accettabilità, verifica che va fatta tramite tecnico specializzato) oppure, purchè il rumore derivi da attività produttiva, può presentare un esposto al Comune. Questo, avvalendosi di propri tecnici o del personale dell’ARPA, procede alle verifiche con appositi strumenti.Ma attenzione, ciò che i tecnici del Comune o ARPA controllano è se sono o meno rispettati i limiti di accettabilità che, lo si ripete, sono cosa diversa dalla normale tollerabilità di cui all’art. 844 cod.civ, anche per i criteri di rilevazione. Se i tecnici riscontrano che il rumore supera questi limiti di accettabilità, il Comune sanziona il soggetto disturbante e dispone la cessazione /contenimento del rumore.Se per qualsiasi ragione il soggetto disturbato non ottiene rimedio (ad esempio, perchè i tecnici non hanno riscontrato il supero dei limiti di accettabilità ma il rumore è comunque intollerabile - vedi esempio fatto in precedenza - oppure perchè il soggetto obbligato non adempie) allora non vi sono alternative al ricorso all’azione giudiziale.

Avv. Santo Durelli

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