I poteri dell’Amministratore di sostegno


I poteri dell’amministratore si ricavano dal contenuto del decreto di nomina e dalle sue successive modifiche e da eventuali distinte autorizzazioni
I poteri dell’Amministratore di sostegno
I compiti dell’Amministratore di sostegno ed i criteri di scelta

L’istituto dell’ amministrazione di sostegno è stato introdotto dalla Legge n. 6 del 9 giugno 2004 al fine di innovare radicalmente la disciplina codicistica della protezione dei soggetti più deboli, in un ottica meno custodialistica, propria dei tradizionali istituti dell’interdizione e dell’inabilitazione, e maggiormente orientata al rispetto della dignità umana.

Essa si propone, quindi, di "...tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente"(art. 1 Legge n. 6 del 9/06/2004).
I presupposti che consentono l’applicazione della misura protettiva dell’amministratore di sostegno sono delineati dall’art. 404 c.c., e sono:
l’infermità o lamenomazione fisica (requisito soggettivo);
L’impossibilità, anche parziale, della persona beneficiaria di attendere ai propri interessi (requisito oggettivo);
L'esistenza di un nesso causale tra le circostanze sopradette.
A differenza dei procedimenti di interdizione ed inabilitazione, che sono riservati alla competenza del Tribunale Ordinario in Composizione Collegiale, competente per la nomina dell’amministratore di sostegno è il Giudice Tutelare, il quale decide con decreto motivato, entro 60 giorni dalla presentazione della domanda di nomina di Amministratore di Sostegno.
La scelta dell'amministratore di sostegno avviene "... con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario" (art. 408 comma I°). Per tale ragione non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario, mentre rientrano, tra i possibili amministratori anche i legali rappresentanti delle fondazioni e delle associazioni dotate di personalità giuridica o prive di tale riconoscimento, perché legali rappresentanti di soggetti aventi natura non lucrativa
I poteri dell’amministratore si ricavano dal contenuto del decreto di nomina e dalle sue successive modifiche e da eventuali distinte autorizzazioni del Giudice Tutelare.

Il Giudice, quindi, può stabilire che una persona debole venga assistita, per il compimento di alcuni atti, dall'amministratore di sostegno, ovvero che quest’ultimo possa compiere direttamente determinati atti in nome e per conto del beneficiario. In quest'ultima ipotesi occorre distinguersi due casi: 1) gli atti di ordinaria amministrazione (ad es. l'acquisto di beni mobili) per il compimento dei quali l'amministratore può agire senza preventiva autorizzazione del Giudice (a meno che questi nel decreto non ne abbia stabilito la necessità); 2) gli atti di straordinaria amministrazione (ad es. l'assunzione di un'ipoteca, l'alienazione o l'acquisto di un bene immobile, agire in giudizio), per il compimento dei quali l'amministratore deve essere autorizzato con decreto dal Giudice Tutelare.

Gli atti che l'amministratore di sostegno è incaricato di compiere in rappresentanza del beneficiario (e quindi in nome e per conto dello stesso) sono inibiti al medesimo, mentre gli atti che l'amministratore di sostegno può compiere in assistenza del beneficiario (e quindi insieme al beneficiario) sono validi solo con la partecipazione tanto del beneficiario che dell'Amministratore di Sostegno. I rimanenti atti restano nell'ambito decisionale del beneficiario che per essi manterrà la completa capacità di agire;

Gli atti che l’amministratore di sostegno compie in violazione di disposizioni di legge, od in eccesso rispetto all’oggetto dell’incarico o ai poteri conferitigli dal giudice, possono essere annullati su richiesta dell’amministratore di sostegno medesimo, del pubblico ministero, del beneficiario o dei suoi eredi ed aventi causa, così come possono essere annullati, su istanza dell’amministratore di sostegno, del beneficiario, o dei suoi eredi ed aventi causa, gli atti compiuti personalmente dal beneficiario in violazione delle disposizioni di legge o di quelle contenute nel decreto che istituisce l’amministrazione di sostegno.
L’amministratore di sostegno non può essere retribuito con un compenso, può solo ricevere un rimborso spese e, eventualmente, un equo indennizzo che dovrà essere quantificato dal Giudice Tutelare con riferimento all'attività effettivamente svolta.

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di Avv. Lorenzo R. Zompì

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