Il Reverse Charge e le frodi IVA


Il reverse Charge, al fine di combattere le frodi Iva, dà vita al dualismo impositivo e le frodi cambiano solo volto
Il Reverse Charge e le frodi IVA
Il reverse charge o inversione contabile (come già detto nel precedente articolo "Il complesso meccanismo del Reverse Charge"), trova applicazione in tutte le operazioni intracomunitarie tra soggetti IVA (Business to Business) e viene definito Reverse Charge esterno.
Accanto al Reverse Charge esterno, negli ultimi anni, si sta assistendo ad un crescente utilizzo del Reverse Charge interno.
Nel nostro Stato svariati sono i settori interessati dal meccanismo del reverse charge al fine di combattere il fenomeno delle frodi fiscali. Il primo settore interessato è stato quello dei rottami e materiali da recupero e a decorrere dal 1 gennaio 2007 il meccanismo dell’inversione venne esteso al settore edile e più precisamente per tutte le prestazioni di servizi, comprese quelle di manodopera, rese da subappaltatori nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore.
Nel susseguirsi degli anni tanti altri settori sono stati interessati ma l’inserimento di una lunga serie di nuove tipologie di attività si è avuto, in attuazione della Direttiva 2013/43/UE, nel 2015, con la legge di stabilità (legge 190/2014).
L’elenco delle operazioni soggette al regime del reverse charge ha subito da recente un’ulteriore modifica. Infatti, in attuazione delle Direttive comunitarie n. 2013/42/UE e n. 2013/43/UE, l’11 febbraio scorso il Consiglio dei Ministri ha approvato il D.Lgs n. 24/2016. A seguito di tale decreto legislativo alcune tipologie di operazioni che erano già state cassate dalla commissione europea, escono dal novero del lungo elenco mentre ne vengono inserite altre. In virtù del citato decreto legislativo, dal 2 Maggio prossimo il meccanismo del Reverse Charge sarà esteso ai pc portatili, console da gioco e tablet.
Va rilevato che l'introduzione del reverse charge interno, ha dato vita al dualismo impositivo. Esso ha, intatti, generato un mutamento dal meccanismo generico di tassazione plurifase, dove ad ogni passaggio del bene i soggetti passivi sono apparentemente colpiti dal tributo che, tuttavia, per effetto del meccanismo di deduzione-rivalsa diventa neutrale, al meccanismo monofase dove l'imposta viene traslata direttamente in capo al consumatore finale.
Appare evidente, che attraverso il meccanismo plurifase la riscossione dell’ Iva da parte dell’erario è frazionata durante i vari passaggi intermedi mentre con il sistema monofase la riscossione avverrà solo alla fine del ciclo.
Se da un lato, quindi, assistiamo ad un ritardo dell’entrate nelle casse dell’erario, dall’altro, vengono ridotte notevolmente le ipotesi di frode ed evasione ed è proprio in questo aspetto che risiede la ratio della norma.
Il legislatore ritiene, infatti, che in considerazione del fatto che il versamento deve essere effettuato solo nel momento in cui il bene e/o servizio è ceduto al consumatore finale che ricordiamo essere l'unico soggetto su cui ricade l'imposta, ed eliminando dunque tutti i passaggi della partita di giro, tipici dell'iva, (detrazione-rivalsa) il rischio di frode ed evasione si attenua notevolmente.
Ma se da un lato il sistema del reverse charge riducendo i passaggi intermedi dell’Iva riduce le possibilità di evasione dall’altro sta generando altri tipi di problemi.
Il primo è l’evidente distorsione concorrenziale. Infatti nel tradizionale meccanismo dell’iva si genera un anticipazione di imposta che si traduce in un incidenza non indifferente nei flussi di cassa; elemento, ovviamente, non presente nel meccanismo del reverse charge.
L’altra criticità consiste nel fatto che gli acquirenti al fine di non pagare iva, pur acquistando per usi personali, si possano qualificare come imprenditori o professionisti.
Ma la criticità maggiore risiede nella c.d. frode carosello, maggiormente presente nelle operazioni UE.
Il soggetto che evade il tributo è normalmente un soggetto fittizio creato ad hoc e definito missing trader o società cartiera. Tale soggetto realizza scambi commerciali esclusivamente cartolari e senza assolvimento degli obblighi fiscali di versamento. Il suo unico scopo è quello di appropriarsi dell’iva ricevuta.La società cartiera acquista senza addebito dell’iva. Quindi, all’atto della rivendita addebita l’iva al cessionario senza però procedere al versamento di questa che, tuttavia, sarà portata in detrazione dal cessionario.La frode carosello di maggior rilievo che ha generato molto scalpore ha visto coinvolti la Fastweb e la Telecom International.
C’è allora da chiedersi: "Ma fino a che punto vale la pena di applicare questo complesso e tal volta farraginoso meccanismo?"

Dott.ssa Anna Marchese

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