Disegno di legge Cirinnà


DDL Cirinnà: Unioni Civili e disciplina delle convivenze
Disegno di legge Cirinnà
Il disegno di legge Cirinnà, intitolato "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze", introduce un nuovo istituto nel diritto di famiglia italiano, l’unione civile tra persone omosessuali, quale specifica formazione sociale, e contiene la disciplina delle convivenze di fatto. Di seguito, si riportano brevemente gli aspetti principali della novella.
L’unione civile. Due persone maggiorenni dello stesso sesso possono costituire un’unione civile mediante dichiarazione davanti all’ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni. L’atto è iscritto nell’archivio dello stato civile.
Con la costituzione di questa specifica formazione sociale, le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri: tra gli altri, l’obbligo reciproco di assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Inoltre, sono tenute a contribuire ai bisogni comuni, in ragione delle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo. Parimenti a quanto accade per il matrimonio civile, i soggetti possono stipulare convenzioni patrimoniali, secondo gli artt. 162-164 e 166 c.c., nei limiti dei diritti e doveri imposti ex lege. Infine, i conviventi omossessuali hanno diritto alla reversibilità, agli alimenti e succedono mortis causa al partner.
Rispetto alla versione originale del ddl Cirinnà, è stata stralciata la previsione della possibilità di adozione del figlio del partner . Ciò comporta che spetta alla magistratura decidere in merito all’adozione, secondo le norme generali vigenti. Ad oggi, alcune pronunce[1] hanno riconosciuto già la stepchild adoption in applicazione dell’art. 44 l.n.184/1983 lett. b e dell’art. 3 Cost.
L’unione civile si scioglie attraverso una dichiarazione, anche disgiunta, in tal senso davanti all’ufficiale civile. Come effetto della morte o della dichiarazione di morte presunta; nel caso di condanna di uno dei due partner nei casi previsti dall’art. 3 n.1 e n.2 lett. a), c), d) ed e), l.n. 898/1970. Infine, la sentenza di rettificazione del sesso determina lo scioglimento dell’unione civile.
Convivenze di fatto. La seconda parte del ddl Cirinnà contiene la disciplina della convivenza di fatto, comune alle coppie omosessuali ed eterosessuali. Le norme ivi contenute si applicano alle persone maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale. Condizioni ostative all’applicazione della regolamentazione sono la sussistenza di rapporti di parentela, affinità o adozione, nonché la vigenza di matrimonio o di un’unione civile.
Ai conviventi more uxorio si riconoscono gli stessi diritti spettanti ai coniugi in caso di detenzione penitenziaria di uno dei due. Inoltre, nell’eventualità di malattia o di ricovero, i soggetti hanno il diritto reciproco di visita, assistenza e accesso alle informazioni personali riguardanti il partner, esattamente come accade per le persone legate in matrimonio o da un’unione civile. Possono, inoltre, designare il convivente come rappresentante, con poteri limitati o illimitati, affinché assuma le decisioni ritenute più opportune nell’evenienza di una patologia che comporti l’incapacità di intendere e di volere. Il partner può essere anche designato perché decida, in seguito alla morte del compagno, della donazione degli organi, del funerale e delle modalità di trattamento del corpo.
Quanto agli aspetti più strettamente patrimoniali, la casa comune di proprietà del solo convivente deceduto spetta all’altro di diritto per due anni, o per il periodo della convivenza, se questa ha avuto una durata maggiore. Il limite massimo del diritto all’abitazione non può superare comunque i cinque anni. Se, invece, la casa comune è in affitto, il convivente superstite ha il diritto di succedere nel contratto di locazione. Questo diritto viene meno se il convivente superstite inizia una nuova convivenza, stringe matrimonio o contrae un’unione civile.
I soggetti possono disciplinare i loro rapporti patrimoniali con la sottoscrizione di un contratto di convivenza. Il contratto, le modifiche e la risoluzione devono essere redatti per iscritto, pena la nullità, con atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico. Ai fini dell’opponibilità ai terzi, il notaio o l’avvocato che hanno ricevuto l’atto o autenticato la sottoscrizione devono trasmetterne copia entro dieci giorni al comune di residenza dei conviventi per l’iscrizione all’anagrafe.
Il contratto di convivenza si risolve per accordo delle parti, recesso unilaterale, matrimonio o unione civile tra i contraenti o tra un convivente e un terzo. Infine, come conseguenza della morte di una delle parti. Al contratto di convivenza si applica la legge nazionale comune agli stipulanti; se questi hanno cittadinanze diverse, la legge del luogo in cui la convivenza è prevalentemente localizzata.
Infine, cessata la convivenza more uxorio, il soggetto che versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere a sé può chiedere al giudice che gli vengano riconosciuti gli alimenti per un periodo proporzionato alla durata della convivenza. Da ultimo, il ddl Cirinnà non riconosce il diritto alla pensione di reversibilità al convivente di fatto.
In conclusione di questa breve disamina delle novità principali in tema di diritto di famiglia, si può di certo affermare che l’ordinamento italiano ha finalmente dato riconoscimento giuridico a due realtà di fatto che non potevano più essere trascurate dalla legge. L’ordinamento giuridico conosce ora una pluralità di forme di convivenza che garantiscono diversi gradi di tutela: il matrimonio civile, il matrimonio concordatario, l’unione civile e la convivenza di fatto.

[1] Trib.Minorenni Roma, sent. del 29.08.14, confermata da Corte d’App. Roma nel dicembre 2015. Lo stesso Tribunale, con altra sentenza del 2016, ha ammesso l’adozione di un bambino avuto grazie a una maternità surrogata da parte del compagno del padre. Il Trib. di Roma, sempre nel 2016, ha autorizzato l’adozione incrociata di tre figli da parte di una coppia di mamme.

Articolo del:


di Avvocato Michele Zanchi

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