La sindrome da alienazione parentale


Affidamento esclusivo del minore a favore del coniuge che non si sia reso colpevole di allontanare il figlio dall'altro genitore
La sindrome da alienazione parentale
Il genitore presso cui i figli risiedono, anche dopo la separazione e il divorzio deve fare in modo che essi mantengano rapporti sereni e costanti con l’altro genitore. In caso contrario, egli perderà l’affidamento condiviso. È quanto chiarito dalla Cassazione in una recente Sentenza (n. 6919/2016).

Il Giudice, in un giudizio di separazione dei coniugi, nel determinare a quale genitore affidare i figli, dovrà verificare se in capo ad uno dei due vi siano gravi colpe inerenti i suoi doveri verso la prole. Un esempio è l’ipotesi in cui sia palese il tentativo di allontanare il figlio dall’altro genitore, demolendone la figura con denigrazioni di vario genere.

Il Tribunale, in tali circostanze, dovrà preferire l’affidamento esclusivo anziché per quello condiviso (che, invece, è la regola generale). La Suprema Corte, nell’affermare questo importantissimo principio, ha valutato la possibile presenza della cosiddetta "PAS", ossia la sindrome di alienazione parentale. Una volta verificato ciò - al di là se la PAS sia una patologia effettiva o meno - di certo il genitore colpevole perde l’affidamento del figlio. Essa potrà essere accertata anche tramite presunzioni, limitandosi a verificare la veridicità in fatto dei comportamenti tenuti dal coniuge colpevole.

Anche dopo il divorzio o la separazione, infatti, persiste in capo al padre ed alla madre l’obbligo di far in modo che il figlio mantenga sereni e costanti rapporti con l’altro genitore, a tutela del diritto del minore alla bigenitorialità e alla crescita equilibrata e serena.

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di Avv. Sara LAURINO

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