Investimenti in Ricerca e Sviluppo: agevolazioni


Chiarimenti, modalità applicative e ambito del credito d'Imposta per attività di ricerca e Sviluppo.
Investimenti in Ricerca e Sviluppo: agevolazioni
Con la legge di stabilità per il 2015 (L.190/2014), all’art. 1, comma 35, è stata introdotta una misura volta ad agevolare l’innovazione all’interno delle imprese attraverso la concessione di un bonus fiscale per le spese di Ricerca e Sviluppo. Tale incentivo ha durata quinquennale (2015-2019).
Nel dettaglio la norma prevede che "A tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano, nonche' dal regime contabile adottato, che effettuano investimenti in attivita' di ricerca e sviluppo, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019, e' attribuito un credito d'imposta nella misura del 25 per cento delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e' riconosciuto, fino ad un importo massimo annuale di euro 5 milioni per ciascun beneficiario, a condizione che siano sostenute spese per attivita' di ricerca e sviluppo almeno pari a euro 30.000".

Ambito di applicazione
L’agevolazione ha natura generale, ossia fruibile a tutti i soggetti che realizzino un reddito d’impresa, il che lo rende uno strumento molto plastico, in modo tale da agevolare non un solo settore o un solo tipo di attività, ma il sistema nel suo complesso, secondo una scelta legislativa innovatrice che mira ad agevolare ricerca ed innovazione, riconoscendogli un importante valenza sociale prima che economica. Sono ammesse al beneficio anche le imprese neo costituite, come evidenziato dalla relazione interministeriale intervenuta in merito (DM del 27/05/2015). Ex comma 35 dell’art. 1 L. 190/2014, il bonus sarà utilizzabile anche dalle imprese a contabilità semplificata e dalle giovani imprese che beneficiano dell’applicazione di regimi forfettari. Con questa norma si vogliono agevolare le imprese più giovani, spesso costituite sotto forma di StartUp Innovative.

Attività agevolabili
Ex art. 1, comma 35, punti 4 e 5, L. 190/2014, sono attività agevolabili:
a) lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalita' l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili;
b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento degli esistenti;
c) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacita' esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale aventi utilizzo industriale o commerciale;
d) produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalita' commerciali.
Non si considerano attivita' di ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.
Stante quanto affermato dal decreto interministeriale del 27/05/2015, tali attività di ricerca e sviluppo "costituiscono e identificano le fasi, per così dire, propedeutiche al più ampio processo di innovazione; il processo cioè attraverso il quale le imprese realizzano l’introduzione di nuovi prodotti o nuovi servizi.
Gli investimenti possono essere svolti sia attraverso l’effettuazione diretta delle attività di R&S sia attraverso l’affidamento a qualificati soggetti esterni. In particolare, a fini antielusivi, è stato riconosciuto un beneficio fiscale maggiore, con una maggiorazione dal 25% al 50% del credito d’imposta, per chi esternalizza le attività di R&S. La ricerca in outsourcing potrà essere svolta sia in Italia sia all’estero.

Modalità di applicazione del beneficio
La norma ha stabilito che la concessione del credito d’imposta non è subordinata ad alcuna valutazione preventiva dei progetti d’investimento dell’impresa, rientrando nelle c.d. agevolazioni fiscali automatiche. Nessuna istanza deve , pertanto, essere presentata dal contribuente. Il diritto al credito d’imposta maturerà con l’effettuazione concreta degli investimenti, mentre l’impresa ne usufruirà a partire dal periodo d’imposta successivo. Gli obblighi dichiarativi non hanno una funzione costitutiva ma semplicemente dichiarativa. A livello contabile tali investimenti non devono necessariamente essere contabilizzati alla voce delle immobilizzazioni immateriali.

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di Dott. Alessandro Scavo

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