Stepchild adoption a due papà


L`istituto è di fatto già esistente nel nostro ordinamento. Sentenza storica del Tribunale per i Minorenni di Roma
Stepchild adoption a due papà
I Giudici corrono più veloci dei legislatori e, mentre in Italia la stepchild adoption viene stralciata nella legge sulle Unioni Civili approvata al Senato, il Tribunale per i Minorenni di Roma concede "l’adozione del figliastro" a una coppia di padri di un bambino, figlio biologico di uno dei due.
Il provvedimento è a firma dell’ex presidente del Tribunale per i Minorenni Melita Cavallo che, poco prima di andare in pensione, emette una sentenza storica riconoscendo per la prima volta in Italia l’adozione del figlio del partner a due uomini.
I due papà, uniti da 12 anni, si sono regolarmente sposati in Canada ove hanno scelto di far nascere il bambino per il tramite della maternità surrogata a titolo gratuito, procedimento attraverso il quale una donna mette a disposizione il proprio utero, portando avanti una gravidanza per conto di terzi.
In seguito alla nascita, i due genitori hanno convissuto in Canada per circa due mesi e hanno altresì mantenuto i contatti con la "madre di pancia", recandosi regolarmente a farle visita unitamente al minore.
Il Giudice ha ritenuto che i contatti con la madre surrogata, la conoscenza da parte del bambino delle proprie origini nonché il riconoscimento da parte dello stesso della genitorialità di entrambe le figure, fossero condizioni legittimanti per l’adozione da parte del compagno del padre biologico, ritenendola come meglio corrispondente al "preminente interesse del minore" e legalizzando una situazione che esisteva da tempo.
L’istituto in esame è, di fatto, già esistente nel nostro ordinamento e l’art. 44 della L. 184/1983, e successive modifiche, consente l’adozione da parte di uno dei componenti di una coppia del figlio, naturale o adottivo, da parte del convivente.
In particolare, il comma 1, alla lettera d) del precitato articolo, disciplinando l’adozione nei "casi particolari", prevede che il minore possa essere adottato anche qualora non ricorrano le condizioni per l’adozione legittimante e vi sia la constatata impossibilità di affidamento pre-adottivo, non trovandosi il minore in stato di abbandono.
L’intenzione del legislatore è quella di favorire i rapporti tra il minore e i parenti e l’ipotesi di cui all’art. 44, comma 1, lett. d) favorisce l’inserimento del minore in un ambiente a lui favorevole, formato da una persona o due persone che non hanno i requisiti per adottare, ma che hanno con lui un rapporto stabile. Il procedimento di adozione non è automatico e si propone avanti il Tribunale per i Minorenni che effettua un'indagine sull'idoneità affettiva, la capacità educativa, la situazione personale ed economica, la salute e l'ambiente familiare dell'adottante.
Il dettato normativo, non prevedendo la necessità di un rapporto di coniugio, non fa distinzione alcuna tra coppie eterosessuali e omosessuali, cosicché ritenere che tale previsione non possa applicarsi a un nucleo familiare costituito da una coppia di soggetti del medesimo sesso sarebbe un mero pregiudizio oltre che in contrasto con il dato costituzionale e i principi di cui alla convenzione europea sui diritti umani e le libertà fondamentali (CEDU).
La Corte Costituzionale, infatti, riconosce la coppia same sex - caratterizzata da una stabile convivenza - come formazione sociale da tutelare e pertanto un’interpretazione in contrasto col dettato costituzionale sarebbe lesivo del principio di uguaglianza ex art. 3 Cost., nonché della tutela dei diritti fondamentali ex art 2 Cost. a vivere liberamente la propria condizione di coppia.
Il Tribunale non ha creato un diritto ex novo, bensì ha garantito la copertura giuridica di una situazione di fatto già esistente e ritenendo che il desiderio di avere figli naturali o adottati rientri nell’ambito del diritto alla vita familiare ha offerto la necessaria tutela dei diritti fondamentali delle persone.

Già in precedenza lo stesso Tribunale aveva deliberato in senso favorevole a due coppie di donne, ma attualmente entrambi i procedimenti risultano pendenti poiché impugnati dalla Procura. La sentenza del 31 dicembre 2015 non è stata appellata e, pertanto, è divenuta definitiva: giurisprudenza è fatta.

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di AVV. GIANLUCA MADONNA

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