La detassazione dei premi di risultato


La Legge di Stabilità per il 2016 ha reintrodotto e reso strutturale la detassazione dei premi di risultato
La detassazione dei premi di risultato
La Legge di Stabilità 2016 ha previsto che la c.d. detassazione diventi strutturale, reintroducendo la possibilità di applicare un`aliquota del 10% sui premi di risultato. Tale modalità di imposizione sarà valida anche per le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell`impresa. La legge, tuttavia, legava l`applicabilità delle disposizioni all`emanazione di un decreto ministeriale che fornisse le istruzioni operative in merito. Il Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero dell`Economia, il 25.03.2016, ha approvato il testo del decreto sulla materia. In attesa della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale per poter dare il via ai lavori, si può però iniziare con un`analisi del testo che, ad oggi, è in nostro possesso. In apertura il Ministero precisa che per premi di risultato vanno intese le somme di ammontare variabile, la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione. I contratti collettivi territoriali o aziendali, in esecuzione dei quali sono erogati gli importi detassabili, devono prevedere criteri di misurazione e verifica degli incrementi suddetti, i quali possono consistere nell`aumento della produzione o in risparmi dei fattori produttivi ovvero nel miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi, anche attraverso la riorganizzazione dell`orario di lavoro non straordinario o il ricorso al lavoro agile quale modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavorativo, rispetto ad un periodo congruo definito dall`accordo, il cui raggiungimento sia verificabile in modo obiettivo attraverso il riscontro di indicatori numerici o di altro genere appositamente individuati.Si ricorda che la norma prevede che il limite, fissato in 2000 Euro per i premi di risultato, sia aumentato a 2.500 Euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell`organizzazione del lavoro. Il Ministero precisa che dovranno essere previsti dai contratti collettivi strumenti e modalità di coinvolgimento paritetico, attraverso un piano che stabilisca la costituzione di gruppi di lavoro che non siano di semplice consultazione, addestramento o formazione, bensì finalizzati al miglioramento o all`innovazione di aree produttive o sistemi di produzione e che prevedano strutture permanenti di consultazione e monitoraggio degli obiettivi da perseguire e delle risorse necessarie.Il deposito dei contratti collettivi aziendali o territoriali deve avvenire in via telematica presso la DTL, entro 30 giorni dalla sottoscrizione degli stessi, unitamente alla dichiarazione di conformità del contratto alle disposizioni del D.M., la quale deve essere redatta in conformità al modello disponibile sul sito del Ministero.Infine, le istruzioni sulla vera novità introdotta dalla Legge di Stabilità. In sostituzione della totalità o di parte delle suddette somme, ricordiamo, il lavoratore può chiedere al proprio datore le prestazioni previste dal c. 2 dell`art. 51 del TUIR, il valore delle quali non andrà ad incidere sul reddito di lavoro dipendente e non sarà nemmeno soggetto all`imposta sostitutiva. Il Ministero precisa che l`erogazione di tali elementi può avvenire anche attraverso il rilascio di documenti di legittimazione nominativi, in formato cartaceo o elettronico, i quali dovranno essere utilizzati esclusivamente dal titolare, e daranno diritto ad un solo bene, prestazione, opera o servizio per l`intero valore nominale, senza integrazioni a carico del lavoratore.

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di Alessandro Brianza

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