Servitù e apposizione di un cancello


Il proprietario del fondo servente può installare un cancello a chiusura della propria proprietà?
Servitù e apposizione di un cancello
Il Caso
Due fondi confinanti collocati lungo una strada senza sfondo. Il fondo servente si trova alla fine della strada ed una porzione dello stesso deve necessariamente essere usata per consentire alle auto di fare manovra al fine di inserire il senso di marcia.
Il proprietario del fondo servente può installare un cancello a chiusura delle propria proprietà?

La Risposta
In linea generale rientra nel pieno diritto di ogni proprietario, anche di un fondo servente, apportare modifiche al proprio fondo e dunque apporvi, ad esempio, un cancello per impedire l'accesso ai non aventi diritto.
Tale facoltà non è però senza limiti.
Questo è possibile se le conseguenze dell'installazione sono unicamente dei minimi e trascurabili disagi per il fondo dominante, ovvero per il fondo che si avvale della servitù, rispetto alle precedenti modalità di esercizio del diritto di servitù e dunque nello specifico nelle modalità di transito. Sul punto si veda la costante giurisprudenza App. Roma 20/04/2011, Cass. 14179/2011 e Cass. 21744/2013.

Detto ciò è da ritenersi che apporre un cancello in limine al terreno gravato da servitù non vada a provocare limitazioni della servitù medesima, consistendo la stessa nel poter sfruttare la porzione di terreno per poter transitare ed effettuare manovre di svolta.
Un cancello posto al limite di tale servitù non pare occludere l'utilizzo, in quanto soltanto nel momento della sua apertura e chiusura il cancello va ad attraversare ed impegnare il fondo, permettendo invece il libero esercizio della servitù sia se lo stesso rimane aperto che quando lo stesso è chiuso.
Ciò vale ovviamente se si tiene conto del fatto che, come abbiamo detto, l'installazione non va a gravare direttamente sul fondo, ma sia posta sul confine.
Tornando a quanto sostenuto dalla giurisprudenza sopra citata non può considerarsi cagione di danni o notevoli disagi la semplice apertura e chiusura del cancello per potervi transitare.
In conclusione si ritiene pienamente nel diritto del proprietario del fondo servente di provvedere ad apporre il cancello.

Per approfondire
La servitù prediale, contemplata dall’articolo 1027 c.c., consiste nel peso imposto sopra un fondo (detto fondo servente), per l’utilità, ovvero per la maggior comodità di un altro fondo (detto fondo dominante) appartenente ad un diverso proprietario. I due diversi fondi si trovano dunque in una relazione di asservimento del primo al secondo, e tale relazione si configura come una qualità propria di entrambi i fondi.

Il proprietario del fondo servente, non è tenuto al compimento di alcun atto per rendere possibile l’esercizio della servitù da parte del titolare a meno che la legge o il titolo dispongano diversamente: ciò significa che l’eventuale obbligo di fare a carico del titolare del fondo servente non costituisce mai l’essenza della servitù ma soltanto l’oggetto di un rapporto obbligatorio propter rem, meramente accessorio rispetto al contenuto della servitù stessa.

Sul punto si veda la sentenza n. 11684/2000 della Corte di Cassazione, secondo cui: "L'articolo 1027 cod. civ. disciplina la categoria generale delle servitù, non le singole servitù - che se costituite volontariamente sono aperte nel contenuto concreto e nella denominazione - stabilendo la funzione del diritto di servitù, che caratterizza il rapporto, e che consiste nel peso imposto su un immobile per l'utilità di un altro immobile, costituendo per l'effetto un rapporto tra i rispettivi proprietari. Invece l'onere reale è una qualità giuridica dell'immobile e da esso inseparabile, con l'effetto di obbligare il proprietario, in quanto tale, ad eseguire prestazioni positive e periodiche, di dare o facere, a favore del proprietario di altro immobile o di altro soggetto. Infine "l'obligatio propter rem" è un legame indissolubile tra l'obbligazione e la cosa, e la sua funzione causale giustifica l'individuazione del soggetto obbligato nel titolare del diritto reale sulla res".

Le servitù prediali possono essere costituite volontariamente o coattivamente: le prime traggono origine da una convenzione o un accordo tra le parti; le seconde possono essere costituite con sentenza ogniqualvolta il proprietario di un fondo abbia diritto ad ottenere la costituzione di una servitù da parte del proprietario dell’altro fondo.

Articolo del:


di avv. Veruska Giovannini

L'autore dell'articolo non è nella tua città?

Cerca un professionista con le stesse caratteristiche a te più vicino.

Cerca nella tua città o in una città di tuo interesse