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Jobs Act: quando scatta la prescrizione?


Contratti a tutele crescenti, dubbi sulla decorrenza della prescrizione
Jobs Act: quando scatta la prescrizione?

L’entrata in vigore del contratto a tutele crescenti (D.lgs. 23/2015) pone seri dubbi interpretativi in merito al regime di decorrenza della prescrizione dei crediti retributivi connessi al rapporto lavoro.
Com’è noto in via generale la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, mentre nell’ambito dei rapporti di lavoro è stata considerata la posizione di inferiorità del lavoratore nei confronti del datore di lavoro che non garantirebbe la piena libertà di esercizio dei diritti in corso di rapporto, nel senso che, temendo ripercussioni, il lavoratore sarebbe indotto a rinunciare a far valere i propri diritti.
Per tali ragioni la giurisprudenza ha creato un doppio regime di decorrenza della prescrizione, differenziato in relazione al grado di "stabilità" del rapporto: decorrenza immediata e in costanza di rapporto per i rapporti garantiti dalla tutela reale (ovvero nelle aziende con più di quindici dipendenti), e decorrenza invece solo dalla fine del rapporto per i rapporti non assistiti da questo tipo di tutela ma solo da tutela di tipo indennitario.
Le cose tuttavia si sono complicate con l'entrata in vigore del D.Lgs n. 23 del 2015 in virtù del quale ai lavoratori assunti a decorrere dal 7 marzo 2015 trova applicazione il c.d. contratto a tutele crescenti.
Per questi ultimi, fatta salve le ipotesi residuali previste dall'art. 2 (i licenziamenti discriminatori, nulli ed intimati in forma orale sono sanzionati con la reintegrazione nel posto di lavoro) ed il licenziamento disciplinare per fatto materiale insussistente, la c.d. tutela reale di cui all'art. 18 Stat. Lav. non trova applicazione.
La giurisprudenza sarà, quindi, certamente chiamata ad affrontare il tema di quale regola trovi applicazione ai lavoratori assunti a decorrere dal 7 marzo 2015.
Applicando i principi elaborati dalla giurisprudenza si potrebbe ritenere che non essendo più garantita, in caso di licenziamento illegittimo, la c.d. stabilità reale, il decorso dei termini della prescrizione dovrebbe decorrere, per tutti i lavoratori assunti a decorrere dal 7 marzo 2015, a partire dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Potrebbe tuttavia obiettarsi che la indennità risarcitoria prevista dal c.d. Jobs Act per la maggior parte dei casi di illegittimità del licenziamento può essere considerata mezzo sufficiente ad assicurare un adeguato strumento di tutela contro il licenziamento illegittimo e, di conseguenza, sufficiente anche a "controbilanciare" il metus del lavoratore, ovvero il "timore" di un recesso ingiustificato.
E’ anche logico comunque ipotizzare che la decorrenza della prescrizione verrà legata al crescere delle tutele e quindi della forza contrattuale del dipendente, cosicchè un lavoratore che potrà richiedere l’indennizzo economico nella misura massima o comunque in una misura consistente, avendo una forza contrattuale maggiore, maturerà la prescrizione in corso di rapporto, mentre un neoassunto la maturerà successivamente al raggiungimento di un numero di anni che potrà rappresentare un deterrente per il proprio licenziamento.
Non mancano già ora comunque le prime pronunce dei giudici di merito, tra cui è degna di segnalazione una sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro - Giudice Di Leo, del 16 dicembre 2015, in cui, già con riferimento alle novità della Legge Fornero, si è statuito che "...si deve prendere atto dell’entrata in vigore dal 18 luglio 2012 della L. n. 92/2012 che ha modificato la tutela reale di cui all’art. 18 S.L. , prescrivendo, al comma cinque di tale norma, delle ipotesi nelle quali, anche a fronte di un licenziamento illegittimo, la tutela resta solo di tipo indennitario. Sicchè si deve ritenere che da tale data i lavoratori, pur dipendenti da azienda sottoposta all’art. 18 S.L., potessero incorrere - per la durata della relazione lavorativa - nel timore del recesso nel far valere le proprie ragioni, a fronte della diminuita resistenza della propria stabilità...".
Ad ogni modo, la conclusione più conforme ai principi costituzionali dovrebbe essere quella che a fronte di una netta e drastica limitazione delle tutele sancite dal vecchio art.18 salvaguardi il più possibile il diritto del lavoratore ad avanzare le proprie pretese retributive senza incorrere in prescrizioni estintive legate all’inutile decorso del tempo nel corso del rapporto di lavoro.

Avv. Sigmar Frattarelli

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