Cessione di azienda: finalmente un po` di chiarezza


Separati i concetti di valore e di corrispettivo
Cessione di azienda: finalmente un po` di chiarezza
L’articolo 5, comma 3, del D.lgs. 14 settembre 2015 n. 147 (decreto per la crescita e l’internazionalizzazione delle imprese) ha finalmente previsto in modo chiaro e inconfutabile che, ai fini delle imposte dirette e dell’Irap, l’Agenzia delle Entrate non può determinare ed accertare il valore di un’azienda (leggasi avviamento dell’azienda in quanto le contestazioni riguardavano il valore dell’avviamento) recependo meramente il valore dalla stessa Agenzia determinato ai fini dell’imposta di registro. Discorso analogo per ciò che concerne la determinazione dei valori nelle cessioni immobiliari (fabbricati e terreni, edificabili e non) e per la costituzione e il trasferimento di diritti reali su immobili e aziende.
La norma in oggetto prevede espressamente: "Gli articoli 58, 68, 85 e 86 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e gli articoli 5, 5-bis, 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si interpretano nel senso che per le cessioni di immobili e di aziende nonché per la costituzione e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, l’esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell’imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, ovvero delle imposte ipotecaria e catastale di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347".
Ossia la norma fa espresso riferimento alle plusvalenze per imprenditori e società soggetti Irpef (art. 58 Tuir), ivi comprese le plusvalenze da cessione d’azienda o di rami d’azienda, alle plusvalenze patrimoniali per imprenditori soggetti Ires (art. 56 Tuir) ivi comprese le plusvalenze da cessione d’azienda o di rami d’azienda, alle plusvalenze nell’ambito dei redditi diversi (art. 68 Tuir) fra cui quelle derivanti da cessioni immobiliari e, inoltre, fa riferimento ai ricavi di cui all’art. 85 del Tuir (ossia ai ricavi derivanti dall’esercizio di impresa, fra cui si devono comprendere i ricavi delle imprese di costruzione, compravendita, gestione immobiliare).
Ed ha certamente valenza di interpretazione autentica, stante la formulazione letterale dell’articolo di legge (gli articoli 58,68,85,86........ si interpretano nel senso che...) e come tale deve avere efficacia retroattiva.
L’importante aspetto positivo sta nell’avere previsto una netta distinzione tra il concetto di "valore" e quello di "corrispettivo". Il primo (valore) è un concetto tipico delle imposte di registro e ipotecarie e castali. Il bene (sia esso un immobile o un’azienda) non vale in ragione del prezzo stabilito fra le parti, ma vale in ragione di parametri "tabellari". Se il prezzo dovesse risultare inferiore a tali parametri, l’Ufficio ha potere di accertamento e di pretesa impositiva sui maggiori valori accertati (fatta salva la possibilità di difesa del contribuente, talvolta ardua o antieconomica).
Il secondo (corrispettivo) è un concetto basilare nelle trattative commerciali, è il prezzo corrisposto per il trasferimento di proprietà di un bene ed è un concetto ben radicato nella mente degli imprenditori: un bene vale in funzione del prezzo stabilito fra le parti per il trasferimento dello stesso e non in base ad un valore stabilito da terzi soggetti (leggasi l’Agenzia delle Entrate) estranei alla trattativa. E ai fini delle imposte dirette questo è l’unico parametro da prendere a riferimento per determinare l’eventuale assoggettamento ad imposizione. Infatti, l’art. 86 del Tuir, al comma 2, prevede che la plusvalenza è costituita dalla differenza fra il corrispettivo (nell’art. 86 il legislatore ha utilizzato il termine "corrispettivo" e non la parola "valore") e il costo non ammortizzato. Quindi, a tali fini, teoricamente le idee dovevano essere ben chiare già da tempo ma varie sentenze di commissioni (nonché della Cassazione) avevano tentato di trasferire il concetto di valore esistente nel mondo delle imposte di registro e ipocatastali anche nella sfera delle imposte dirette (irpef, ires e irap).
L’art. 5 del Dlgs 147/2015 mette le cose in chiaro: la norme già esistenti e presenti nel Tuir devono essere interpretate e intese per quanto in esse è scritto.

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di Paolo Giavazzi

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