Indebito previdenziale: irripetibilità delle somme


Difendersi dalla richiesta dell'Inps (gestione ex Inpdap) di restituzione di somme erogate in eccedenza con la pensione provvisoria
Indebito previdenziale: irripetibilità delle somme
Sono molto frequenti i casi in cui i militari collocati in congedo con trattamento provvisorio di pensione, al momento della emissione del decreto di pensione definitiva ricevono, dall'ente previdenziale, la richiesta di restituzione di somme corrisposte in eccedenza e risultanti dal conguaglio tra la pensione definitiva ed il trattamento pensionistico provvisorio.
Tra il momento della determinazione della pensione provvisoria e quello del calcolo della pensione definitiva possono intercorre anche diversi anni per cui le somme contestate, in questi casi, possono raggiungere importi di diverse migliaia di euro con importanti ed evidenti conseguenze negative sui soggetti che in totale buona fede abbiano percepito gli importi "incriminati".
Il recupero degli indebiti viene normalmente eseguito d'imperio dall'ente previdenziale che prima procede a comunicare l'avvio del procediumento e, successivamente, dispone con apposito provvedimento l'applicazione di ritenute mensili sulla pensione.
Tali provvedimenti si fondano, di fatto, sul disposto dell'art. 2033 cod. civ. secondo cui chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di recuperare le somme erroneamente corrisposte, nonchè sulla previsione dell'art. 162 del d.p.r. 1092/1973 che impone all'amministrazione di procedere al recupero dell'indebito stabilendo che "qualora l'importo della pensione definitiva diretta o di reversibilità risultante dal decreto di concessione registrato alla Corte dei conti non sia uguale a quello attribuito in via provvisoria, la direzione provinciale del tesoro provvede alle necessarie variazioni, facendo luogo al conguaglio a credito o a debito".
Come può allora difendersi il pensionato che, in buona fede, abbia fatto affidamento sull'operato della Pubblica Amministrazione?
In proposito soccorre in favore del cittadino, il principio di elaborazione giurisprudenziale secondo cui nell'indebito previdenziale attribuito alla giurisdizione della Corte dei Conti non trova applicazione la regola generale codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito sancita dall'art. 2033 del Cod. Civ. ma trova, invece, applicazione il diverso principio di settore secondo cui "non può effettuarsi il recupero dell'indebito per il consolidarsi della situazione esistente fondato sull'affidamento riposto nell'Amministrazione" (Corte Conti Sezioni riunite n. 7/QM/2007 e n. 2/QM/2012).
Tale indirizzo ha di fatto introdotto l'impossibilità per l'amministrazione di procedere alla ripetizione dell'indebito in quelle situazioni di legittimo affidamento, progressivamente consolidatesi con il decorso del tempo, nate in capo al percipiente in buona fede nei casi di emanazione del provvedimento definitivo di pensione oltre i termini del procedimento.
Più precisamente, nei caso di conguagli tra pensione provvisoria e pensione definitiva, al fine di poter godere della sopra menzionata tutela - che, si badi bene, non opera in modo automatico al verificarsi del ritardo dell'Amministrazione - occorre che sussista un complesso di fattori costitutivi del c.d. "legittimo affidamento" (inteso come lo stato di fiducia di un soggetto sull'apparenza delle situazioni e dei fatti divergenti dalla loro effettiva sostanza) che dovrà essere caratterizzato dalla buona fede (prevista dalle disposizioni del Codice Civile agli artt. 1375 e 1175) e potrà essere individuato attraverso una serie di elementi oggettivi e soggettivi quali: a) il decorso del tempo (valutato anche con riferimento al mancato rispetto di eventuali termini procedimentali); b) la rilevabilità in concreto, secondo l'ordinaria diligenza, dell'errore riferito alla maggiore somma erogata sul rateo di pensione (così ad esempio non vi potrà essere un affidamento tutelabile nei casi in cui il rateo di pensione provvisoria sia sato percepito in misura superiore a quello dello stipendio percepito in servizio); c) le ragioni che hanno giustificato la modifica del trattamento provvisorio ed il momento in cui l'amministrazione è venuta a conoscenza di ogni altro elemento necessario per la liquidazione del trattamento definitivo (In tal senso Corte Conti Sezioni Riunite n. 2/QM/2012).
Ovviamente il pensionato legittimato ad invocare la propria tutela è quello che, oltre ad essere in buona fede, non abbia in nessun modo contribuito a determinare l'errore dell'Amministrazione.

Infine, si ricorda che nei casi in cui vi sia stato unn decorso del tempo particolarmente lungo, ulteriore elemento di difesa potrà essere l'eventuale intervenuta prescrizione del diritto dell'amministrazione a ripetere l'indebito.

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di Avv. Ferdinando Manetti

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