L'indegnità nelle successioni


Il marito eredita dalla moglie e la moglie dal marito. Ma è sempre così? Cosa accade se uno dei due ha assassinato l'altro?
L'indegnità nelle successioni
In questi giorni, molti organi di stampa sottolineano (con una certa superficialità) come vi siano in corso iniziative parlamentari per impedire al marito uxoricida di ereditare dalla moglie assassinata, o casi simili. In realtà, il nostro ordinamento già prevede delle precise ipotesi di esclusione dalla possibilità di succedere, e in questi giorni si parla più semplicemente di ampliare e meglio dettagliare queste ipotesi.
In attesa dei possibili sviluppi futuri, dunque, vediamo di approfondire cosa prevede oggi la legge: si parla dell’istituto dell’indegnità a succedere, regolato dal codice civile negli articoli dal 463 al 466.
L’indegno è completamente escluso dalla successione. Ma chi è definibile come indegno?
Innanzitutto chi ha ucciso volontariamente, o tentato di uccidere, la persona della cui successione si tratta, o il suo coniuge, o un suo figlio o altro discendente oppure un suo genitore o altro ascendente (a meno che non vi siano cause di non punibilità). Il discorso si estende anche a coloro che hanno compiuto ai danni di uno dei soggetti citati uno o più atti che la legge considera analoghi all’omicidio e puniti in maniera assimilabile.
In secondo luogo, è indegno colui che è stato condannato per aver calunniato le persone citate di reati punibili con un minimo di tre anni di reclusione, o abbia commesso falsa testimonianza nei relativi processi.
In terzo luogo, soffre di indegnità colui che abbia perso la potestà genitoriale nei confronti del defunto.
Infine, è dichiarabile indegno colui che abbia costretto con la violenza o circuito dolosamente il defunto al fine di farsi inserire nel testamento, o lo abbia spinto a modificarlo o cancellarlo, o gli abbia sottratto e/o distrutto le ultime volontà, o addirittura abbia redatto un testamento falso o se ne sia consapevolmente avvantaggiato.
Colui che, per i fatti descritti, sia stato dichiarato indegno, non può godere in alcun modo della successione del defunto e, se è già entrato in possesso dei suoi beni, li deve restituire con tutti i relativi frutti. Non solo, ma se a ereditare sono i suoi figli o comunque persone su cui egli esercita una forma di tutela o potestà, eccezionalmente non godrà su quei beni di alcuna forma di diritto di amministrazione, usufrutto o altro.
C’è tuttavia una scappatoia. La logica dell’indegnità è quella di evitare che i beni del defunto vadano anche solo in parte a chi si è comportato tanto male nei suoi confronti; se tuttavia il defunto stesso era a conoscenza di questi atti e nonostante questo ha concesso il suo perdono, allora le colpe dell’indegno sono rimesse e costui può accedere alla successione secondo le regole generali dell’eredità.
È questo l’istituto della riabilitazione, che il defunto deve però aver compiuto o con un atto pubblico o nel testamento stesso. La riabilitazione concessa a parole, dunque, non ha alcun valore.
Al di là dell’espressa riabilitazione, comunque, l’indegno può comunque ereditare qualora il defunto lo aveva considerato nel testamento ed è dimostrato che egli era a conoscenza della causa di indegnità.

Articolo del:


di Giuseppe Aymerich

L'autore dell'articolo non è nella tua città?

Cerca un professionista con le stesse caratteristiche a te più vicino.

Cerca nella tua città o in una città di tuo interesse