Tradimento: sufficienti le fotografie per ottenere l`addebito


Le riproduzioni fotografiche che mostrano chiaramente la relazione extraconiugale del coniuge costituiscono piena prova se non contestate
Tradimento: sufficienti le fotografie per ottenere l`addebito
Il Tribunale di Milano, con sentenza di circa un anno fa (1 luglio 2015) ha confermato un principio, che si era già fatto strada fra le Corti di giustizia (vedi altresì ed ex multis Cassazione n. 14594/2012) in base al quale le riproduzioni fotografiche, che mostrano chiaramente la relazione extraconiugale del coniuge, esibite nel giudizio di separazione, costituiscono piena prova, SE NON CONTESTATE. Ovvero se l’altro coniuge, ritratto insieme all’amante, solleva in giudizio eccezioni di puro carattere formale (nella specie, che mancava la prova dell’autorizzazione prefettizia dell’agenzia investigativa) relative alle riproduzioni fotografiche, non occorrono ulteriori indagini o prove testimoniali: la relazione extraconiugale è provata, ai fini dell’addebito della separazione.

D’altro canto e richiamando i precedenti orientamenti del medesimo tribunale meneghino, il giudice aveva osservato che: " ... il rapporto investigativo deve essere oggetto di conferma probatoria mediante escussione testimoniale dei testi di riferimento, in quanto sia stato specificamente contestato dalla controparte, assumendo, altrimenti, un valore pieno di prova documentale ..."( Trib. Milano 13 maggio 2015).

Ed analogamente, la Cassazione in ordine all’art. 115 cpc: "... la non contestazione specifica costituisce un comportamento univocamente rilevante, con effetti vincolanti per il giudice, il quale deve astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e deve, perciò, ritenere la circostanza in questione sussistente, in quanto l’atteggiamento difensivo in concreto spiegato espunge il fatto stesso dall’ambito degli accertamenti richiesti..." (cfr. Cass. n. 14594/2012).

Viene da sè che in tali ipotesi, alla luce dell’orientamento anzi citato, da potersi ritenere oramai pacifico, a nulla vale la "consueta" difesa nei casi di specie del coniuge fedifrago, ad avviso del quale ed indipendentemente dalla violazione dell’obbligo di fedeltà, " ... l’unione coniugale era già da tempo compromessa...", bensì si dimostra una "realtà invero assi comune di una convivenza un pò appassita..", che costituisce ineludibile causa dell’addebito.

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di Avv. Valeria Panetta

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