Condominio e balconi


Le spese per frontalini e balconi sono sempre a carico dei singoli proprietari salva la prova contraria della loro funzione decorativa
Condominio e balconi
La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1784/2007, ha finalmente fatto chiarezza e definito una volta per tutte la disciplina da applicare ai così detti balconi “aggettanti” (ovverosia quelli sporgenti dall’edificio cui appartengono) in relazione agli oneri di ripartizione delle eventuali spese per il loro ripristino.

Infatti, i balconi aggettanti e le relative solette, rientrano nella proprietà esclusiva dei titolari degli appartamenti cui accedono; conseguentemente le spese di riparazione gravano solo sugli stessi e non possono essere ripartite fra tutti i condomini.

Soggetti ad una disciplina diversa, invece, tutti gli elementi decorativi di un balcone, in virtù della loro funzione estetica che svolgono rispetto all’intero edificio (a titolo di esempio si pensi alla ringhiera in ferro realizzata in modo omogeneo su tutti i balconi, costituendo un elemento decorativo dell’immobile nel suo complesso).
Tali elementi sono considerati parti comuni ai sensi dell’articolo 1117 del codice civile. Da ciò consegue che le spese per l’eventuale loro ripristino dovranno essere poste a carico dei singoli condomini in proporzione al valore della proprietà di ciascuno.

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di Avv. Laura Di Pompeo

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