Calcolo dell`avviamento in base al DPR 460/96


"Per le aziende e per i diritti reali su di esse il valore dell’avviamento è determinato sulla base degli elementi desunti dagli studi di settore..."
Calcolo dell`avviamento in base al DPR 460/96
L`art. 2 comma 4° del DPR 460/96 recitava: "Per le aziende e per i diritti reali su di esse il valore dell’avviamento è determinato sulla base degli elementi desunti dagli studi di settore o, in difetto, sulla base della percentuale di redditività applicata alla media dei ricavi accertati o, in mancanza, dichiarati ai fini delle imposte sui redditi negli ultimi tre periodi di imposta anteriori a quello in cui è intervenuto il trasferimento, moltiplicata per 3. La percentuale di redditività non può essere inferiore al rapporto tra il reddito di impresa e i ricavi accertati o, in mancanza, dichiarati ai fini delle stesse imposte e nel medesimo periodo. Il moltiplicatore è ridotto a 2 nel caso in cui emergano elementi validamente documentati e, comunque, nel caso in cui ricorra almeno una delle seguenti situazioni:
a) l’attività sia stata iniziata entro i tre periodi d’imposta precedenti a quello in cui è intervenuto il trasferimento;
b) l’attività non sia stata esercitata, nell’ultimo periodo precedente a quello in cui è intervenuto il trasferimento, per almeno la metà del normale periodo di svolgimento dell’attività stessa;
c) la durata residua del contratto di locazione dei locali, nei quali è svolta l’attività, si a inferiore a dodici mesi."
A livello normativo la norma è stata abrogata, ma nella prassi è ancora il metodo piu` utilizzato e anche l’Agenzia delle Entrate la considera un parametro forfettario di riferimento, da applicare con le doverose attenzioni.
Tale comportamento trova conferma dalla Comunicazione di Servizio n. 52 del 25 luglio 2003.

NOTE
Nell’ambito delle operazioni di cessione d’azienda la base imponibile dell’imposta proporzionale di registro è determinata dal valore complessivo dei beni che compongono l’azienda al netto delle passività. Tra i beni da conteggiare si deve considerare anche l’avviamento ed è proprio questa componente che spesso determina l’instaurarsi di controversi tra gli Uffici del Registro e i contribuenti. L’avviamento si deduce dal reddito di esercizio in base ad elementi desunti dagli studi di settore, se esistono o, in mancanza, da un metodo alternativo basato sulla redditività dell’azienda.
Per l’applicazione del secondo criterio si devono tenere in considerazione i seguenti elementi:
1- una percentuale di redditività;
2- la media dei ricavi accertati (oppure in mancanza dichiarati) ai fini delle imposte dirette per i tre periodi di imposta precedenti quello in cui è intervenuto il trasferimento;
3- un coefficiente fisso pari a 3 oppure in casi particolari pari a 2.
Le tre variabili determineranno l’avviamento come risultato della moltiplicazione: percentuale di redditività x media dei ricavi x 3 (oppure 2).
La percentuale di redditività non può in ogni caso essere inferiore al rapporto tra reddito di impresa e ricavi accertati (o dichiarati) ai fini delle imposte sui redditi in cui avviene il trasferimento.
La riduzione del moltiplicatore a 2 vi potrà essere in due ipotesi:
1) quando vi sono elementi validamente documentati dai contribuenti;
2) quando si verifica almeno una delle seguenti ipotesi particolari:
2a) l’attività è iniziata entro i tre periodi di imposta precedenti a quello in cui è avvenuto il trasferimento; 2b) l’attività non è stata esercitata per più di metà dell’ultimo periodo precedente a quello in cui è avvenuto il trasferimento;
2c) la durata residua del contratto di locazione nei locali in cui viene svolta l` attività dell` impresa è inferiore a 12 mesi.

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di Dott. Alessandro Ingrosso

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