Chiarimenti sulle novità fiscali della Legge di Stabilità 2016


L'Agenzia fornisce i primi chiarimenti su detrazione Irpef del 50% dell'Iva, aliquota del 4% pubblicazioni online e medici convenzionati con strutture ospedaliere
Chiarimenti sulle novità fiscali della Legge di Stabilità 2016
L'Agenzia fornisce i primi chiarimenti in merito alle novità fiscali contenute nella Legge di Stabilità 2016. Il documento si articola in 6 capitoli, ognuno dei quali commenta le novità fiscali relative ad un diverso comparto impositivo.
In particolare, tra gli altri, viene chiarito quanto segue:
* la nuova detrazione Irpef del 50% dell'Iva pagata al costruttore in occasione dell'acquisto di unità abitative di classe energetica A o B può essere fruita anche dalle persone fisiche che acquistano abitazioni non nuove da imprese che hanno effettuato su queste interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia. Il bonus spetta anche alle pertinenze, purchè l'acquisto avvenga contestualmente all'unità abitativa e che nell'atto sia evidenziato il vincolo pertinenziale.
* è estesa alla generalità delle pubblicazioni online l'aliquota del 4% già prevista per i libri in formato digitale; inoltre per l'applicazione dell'aliquota del 4% è necessario non solo che la pubblicazione sia in possesso del codice ISBN o ISSN, ma che abbia le caratteristiche distintive tipiche dei giornali e notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri e periodici.
* sono esclusi da Irap i medici convenzionati con strutture ospedaliere per lo svolgimento della professione all'interno di tali strutture, qualora da quell'attività percepiscano più del 75% del proprio reddito complessivo. Riguardo il computo del limite, l'Agenzia precisa che occorre riferirsi al solo reddito di lavoro autonomodel medico derivantedall'attività professionale esercitata sia presso la struttura ospedaliera che al di fuoridi detta struttura.
* riguardo la norma che ha innalzato a Euro 15.000 (in luogo dieuro 5.164,57) il limite del costo dei beni gratuiti ceduti a enti, associazioni/fondazioni aventi escusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e ONLUS, l'Agenzia, indica le procedure da adottare per provarela gratuità di tali cessioni.

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di Dott. Giorgi Marco

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