Riparazioni dal meccanico: quando non pagare?


Nel caso in cui, anche a seguito di riparazioni, la vettura continui a presentare problemi, niente sarà dovuto al meccanico per l'opera svolta.
Riparazioni dal meccanico: quando non pagare?

Con sentenza n. 1392 del 12.05.2016, il Giudice di Pace di Firenze, accogliendo un'opposizione a decreto ingiuntivo ha stabilito che, se nonostante la sostituzione di pezzi di ricambio e vari tentativi di riparazione dell'auto, la vettura continua a presentare problemi (gli stessi o ulteriori) niente sarà dovuto al meccanico per la prestazione svolta.

Il Giudice, inoltre, ha anche condannato il titolare dell'officina a risarcire il cliente per il danno subìto, consistito nel fermo della vettura per molto tempo e nelle spese per la riparazione presso altra officina.

La fattispecie, infatti, è inquadrabile nella normativa del contratto d'opera (art. 2224 c.c.), secondo cui la prestazione deve essere eseguita a regola d'arte. Nessun rilievo, infatti, può avere la giustificazione del titolare dell'officina, per cui prima ha proceduto alla sostituzione del motore e solo dopo ha consigliato quella della turbina, in quanto il prestatore d'opera deve eseguire l'opus a regola d'arte, ma deve anche compiere tutte quelle attività ed opere che secondo il principio di buona fede e diligenza, ex art. 1176 c.c., sono funzionali al raggiungimento del risultato.

Pertanto, se il contratto d'opera ha ad oggetto la riparazione di una macchina non funzionante, il prestatore è tenuto ad effettuare tutti quegli interventi imposti dalle conoscenze e capacità tecniche, al fine di renderla funzionante non in modo precario; non può neanche valere a limitare l'oggetto delle sue prestazioni la richiesta del committente di voler risparmiare.

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di Avv. Smeralda Cappetti

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