Cessione di azienda e debiti fiscali pregressi


Il nuovo titolare dell'azienda venduta o conferita rischia di rispondere per le altrui precedenti pendenze fiscali, che vanno attentamente monitorate
Cessione di azienda e debiti fiscali pregressi
Nel caso di vendita dell'azienda, l'acquirente risponde e quindi deve pagare i debiti fiscali e le relative sanzioni, correlate all’attività aziendale e commesse nel corso dell'anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti, nonostante non sia a lui imputabile alcuna condotta illegittima.
L’acquirente risponde anche per le violazioni tributarie già contestate in tale lasso di tempo, ancorché sempre riferite a condotte altrui precedenti la cessione.
La materia è regolata dall’art. 14, D.Lgs. 472/97, che pone due limiti in favore del cessionario dell’azienda.
In primo luogo gli viene riconosciuto il beneficio della preventiva escussione del cedente; sicché l’erario dovrà tentare la riscossione dei tributi e sanzioni innanzi tutto nei confronti del venditore e, solo in caso di totale o parziale incapienza, potrà aggredire l’acquirente. Il tema è stato recentemente affrontato dalla giurisprudenza di merito (C.T.P. Milano, sez. Brescia, 18/05/2015 n. 2142).
In seconda battuta, il cessionario risponde "nei limiti di valore dell’azienda"; ciò non significa limitare l’escussione ai soli beni aziendali, bensì arginare la responsabilità quantitativa dell’acquirente, il quale risponde potenzialmente con tutto il suo patrimonio ma entro il valore dell’azienda. Il problema diventa a questo punto calcolare tale entità, in mancanza di criteri obiettivi e predeterminati dal legislatore; basti pensare alle incertezze che si incontrano nella valutazione dell’avviamento commerciale.
Con la riforma fiscale del 2015, il D.Lgs. n. 158 del 2015 ha modificato il citato art. 14 ed aggiunto due allinee.
Il nuovo comma 5-bis esclude le responsabilità dei vecchi debiti erariali quando la cessione avviene nell'ambito (i) di una procedura concorsuale, (ii) di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis R.D. n. 267 del 1942, (iii) di un piano attestato ex art. 67, co. 3, lett. d), (iv) di un procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento o di liquidazione del patrimonio.
Per altro verso la riforma ha allargato la responsabilità solidale, specificando che l'art. 14 in parola si applica, in quanto compatibile, a tutte le ipotesi di trasferimento di azienda, ivi compreso il mero conferimento.
Da ultimo si segnala l’orientamento giurisprudenziale secondo cui la risoluzione del contratto di cessione a seguito dell’inadempimento di una delle parti non fa venir meno la responsabilità solidale del cessionario, il quale rimarrà debitore per le imposte e le sanzioni del venditore ancorché non sia più proprietario dell'azienda acquistata e nonostante la risoluzione abbia effetto ex tunc (Cass. civ., sez. trib, 09/06/2015 n. 11972).
Concludendo, nel caso in cui si intenda acquistare un'azienda o quando l'azienda venga conferita in una società, va attentamente monitorata l'esistenza di debiti fiscali, sanzioni o procedimento di accertamento in corso. All’uopo l’art. 14, comma 3, D.Lgs. 472/97, consente al soggetto interessato di chiedere e ottenere dagli uffici finanziari un certificato che attesti l'esistenza delle contestazioni in corso e di quelle già definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti.

Il certificato, se negativo, ha pieno effetto liberatorio del cessionario. Il medesimo effetto liberatorio si ottiene se il certificato non viene rilasciato entro quaranta giorni dalla richiesta.

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di Avv. Andrea Bugamelli

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