Decreto ingiuntivo e clausola compromissoria


Il Decreto Ingiuntivo, in presenza di clausola compromissoria, qualora venga opposto è nullo
Decreto ingiuntivo e clausola compromissoria
Il nostro ordinamento nel codice di procedura civile prevede che le parti, per risolvere liti insorte tra di loro, possono devolvere le stesse ad arbitri.
In tali casi, le stesse pattuiscono per iscritto (art. 808, co. 1, c.p.c.) tale eventualità mediante l'inserimento della c.d. clausola compromissoria.
La predetta clausola può essere inserita nei contratti come negli Statuti societari.
Svolta questa breve, ma necessaria premessa ci si chiede cosa succede nel caso in cui una delle parti, pur in presenza di una clausola compromissoria, si rivolga al Giudice Ordinaria, per ottenere un Decreto Ingiuntivo in danno dell'altra e quest'ultima, una volta ricevuto detto Decreto, faccia opposizione.
Ebbene, in presenza di una clausola compromissoria, pur non escludendosi la competenza del Giudice ordinario ad emettere Decreto Ingiuntivo, in caso di sua opposizione, lo stesso deve essere dichiarato nullo.
Infatti, l'eccezione di patto compromissorio sollevata con l'opposizione a decreto ingiuntivo, determina la revoca per carenza di giurisdizione ordinaria del decreto ingiuntivo opposto.
Pertanto, ogniqualvolta la controversia sia devoluta alla cognizione del collegio arbitrale, deve dichiararsi l'incompetenza del giudice che abbia emesso il decreto ingiuntivo opposto, che di conseguenza va annullato.
Tanto è pacifico nella Giurisprudenza "l'esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del G.O. ad emettere il decreto ingiuntivo (atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l'emissione dei provvedimenti "inaudita altera parte"), ma impone a quest'ultimo, in caso di opposizione fondata sull'esistenza della detta clausola, la declaratoria di nullità del decreto opposto e la contestuale remissione della controversia al giudizio degli arbtri" ( Cass. Civ. Sez. I n. 8186/99; Tribunale di Nola, sez. II, 13 marzo 2007).

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di Avv. Paolo Bonito

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