Mutui fondiari e soglie di usura


La sentenza 350/13 - Tasso corrispettivo e moratorio – usurarietà originaria del tasso moratorio – conseguenze – usurarietà originaria e sopravvenuta
Mutui fondiari e soglie di usura
La ormai famosa sentenza della Corte di Cassazione n.350 del 9 gennaio 2013, per quanto qui interessa ha così statuito: “Quanto al profilo sub b) (usurarietà dei tassi) va rilevato che parte ricorrente deduce che l'interesse pattuito (inizialmente fisso e poi variabile) era del 10.5%, in contrasto con quanto è previsto dal D.M. 27/3/1998 che indica il tasso praticabile per il mutuo nella misura dell’8.29%.Tale tasso dovrebbe ritenersi usurario a norma dell'art. 1 comma 4 della L. 108/96 ... La stessa censura (sub b), invece, è fondata in relazione al tasso usurario perché dalla trascrizione dell'atto di appello risulta che parte ricorrente aveva specificamente censurato il calcolo del tasso pattuito in raffronto con il tasso soglia senza tenere conto della maggiorazione di tre punti a titolo di mora, laddove, invece, ai fini dell'applicazione dell'art. 644 del codice penale e dell'art. 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori (Corte cost. 25 febbraio 2002 n. 29: “il riferimento, contenuto nell'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 394 del 2000, agli interessi a qualunque titolo convenuti rende plausibile - senza necessità di specifica motivazione - l'assunto, del resto fatto proprio anche dal giudice di legittimità, secondo cui il tasso soglia riguarderebbe anche gli interessi moratori”; Cass., n. 5324/2003).
In buona sostanza, la Corte di Cassazione ha ritenuto che la Corte d'Appello di Napoli, nella sentenza oggetto di impugnazione, aveva errato nel non dichiarare che nel caso di specie fosse stato convenuto un tasso superiore alla soglia di usura in relazione al tasso moratorio, il quale prevedeva una maggiorazione di 3 punti percentuali rispetto al tasso corrispettivo convenuto. Malgrado tale maggiorazione conducesse, appunto, al superamento del predetto tasso soglia.
Vi è da ritenere che si sia fatta un pò di confusione in merito all`effettiva portata della decisione della Suprema Corte.
In alcuna parte della decisione in esame, innanzitutto, si sostiene apertis verbis, che la conseguenza, in ispecie, debba essere la restituzione di tutti gli interessi versati come, mi pare, si sia ritenuto da più parti.
Va infatti rilevato da subito che, con la decisione in esame, la Suprema Corte ha “cassato” la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta, con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello che dovrà, come previsto dal nostro ordinamento, conformarsi al principio enunciato.Ma allora quale sarebbe la novità della sentenza in esame?
In effetti in tema di >b>inclusione degli interessi moratori nel computo rilevante ai fini del tasso soglia, la Cassazione si è già pronunciata in diverse altre occasioni (per tutte Cass. 22/4/2000, n. 5286). E ciò in sostanziale contrasto con le istruzioni diramate dagli Istituti di Vigilanza (Banca d'Italia e Ministero dell'Economia).
Ma è pur vero che la fattispecie decisa dalla sentenza in commento è, forse, la prima dipanatasi interamente nel vigore della Legge 108/96. Detta sentenza però si è limitata a dare una interpretazione letterale della norma di cui al secondo comma dell'art. 1815 c.c. il quale stabilisce che “se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”.
Ciò dovrebbe autorizzare a pensare che in caso di superamento del tasso soglia nella clausola che stabilisce il tasso di mora, tutti gli interessi corrisposti andrebbero restituiti?
È lecito nutrire qualche dubbio in proposito: si potrebbe, infatti, ritenere che se è dichiarata nulla la clausola che prevede gli interessi moratori, siano tali interessi moratori a non essere dovuti. Andrebbero pertanto restituiti sì, ma se effettivamente riscossi.
Altro motivo di confusione attiene, mi pare, al calcolo degli interessi convenuti da raffrontare al tasso soglia per verificarne il rispetto o meno.
Si è ritenuto, infatti, forse sulla base di una frettolosa lettura dell'esaminata decisione, che ai fini della verifica del rispetto del tasso soglia di usura, fosse necessario/consentito sommare sic et simpliciter il tasso di interesse corrispettivo pattuito con quello moratorio.
Ciò è corretto, evidentemente, solo allorchè sia la stessa clausola che prevede l'interesse da applicarsi in caso di mora a prevedere una maggiorazione rispetto all'interesse corrispettivo (come probabilmente nel caso di specie). Ma non tutti i contratti di mutuo si esprimono nello stesso modo in riferimento alla clausola che stabilisce il tasso moratorio.
In conclusione, i contratti di mutuo fondiario possono contenere patologìe contrattuali e profili di illegittimità, ma ciò non può emergere che da un esame serio ed approfondito della documentazione contrattuale ivi incluso il piano di ammortamento.
È noto, infatti, che i Giudici di legittimità ma anche di merito perlopiù, ritengono rientranti tra le voci rilevanti per il calcolo del TEG ai fini della determinazione dalla soglia di usura, tutti i costi riconnessi alla erogazione del credito, ivi incluso, ad esempio, il costo della eventuale polizza assicurativa (v. da ultimo App. Milano 14/3/14 in www.ilcaso.it), in conformità, d'altronde con quanto stabilito dall'art. 644 c.p. comma 5.
Quanto al piano di ammortamento, esso può presentare profili di illegittimità in relazione all'eventuale applicazione di capitalizzazione composta oppure in relazione alla non univoca o indeterminata pattuizione del tasso di interesse (Trib. Milano 30/10/13 in www.ilcaso.it).
Un'analisi seria poi, consentirebbe di evidenziare l'eventuale superamento della soglia in corso di rapporto, la c.d usura sopravvenuta, che – a differenza dell'usura originaria di cui si è parlato fin'ora, che darebbe diritto alla restituzione di tutti gli interessi corrisposti - attribuirebbe anch'essa diritti di natura restitutoria benchè non ancora univocamente definiti in giurisprudenza per quanto riguarda la determinazione del dovuto.
Si ricorda che lo scrivente studio è disponibile a una prima consulenza gratuita in studio.

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di Avvocato Marco Vano

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