L'indebito previdenziale


Breve excursus della normativa sull'indebito previdenziale
L'indebito previdenziale
Il motivo per il quale si ritiene l'irripetibilità dell'indebito è costituito dal dettato dell’art. 13 primo comma della legge n. 421 che fa definitivamente luce sulle disposizioni della sanatoria disposta dall’art. 52, comma 2 della legge 9 marzo 1989 n. 88. La stessa Corte Costituzionale, nella nota pronuncia n. 39 ha recepito l’interpretazione data all’art. 52 della legge 88, sancendo l’irripetibilità delle somme percepite nella sussistenza di un errore di fatto o di diritto come causa dell’erogazione della somma risultata poi non dovuta, in mancanza di dolo. Nel caso è infatti applicabile il dettato dell’art. 13 primo comma della legge n. 412 del 31.12.1991: "Le disposizioni di cui all’art. 52 comma 2 della legge 9 marzo 1989 n. 88 si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all’interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all’ente erogatore, salvo che l’indebita percezione sia dovuta a dolo dell’interessato. L’omessa o incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall’ente competente, consente la ripetizione delle somme indebitamente percepite". Sempre in riferimento alla sanatoria prevista dalla legge per le somme indebitamente ricevute senza dolo, si ritiene comunque ed in ogni caso decaduto l’Inps da ogni diritto a chiedere la restituzione della somma di cui trattasi: difatti il secondo comma dell’art. 13 della legge 30/12/91 n. 412 dice testualmente: "l’Inps procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche, e provvede, entro l’anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza. Appare pertanto chiaro che riferendosi la richiesta dell’Inps ad un periodo che va dal 01/08/04 al 20/12/05, l’Inps è incorso nella decadenza del diritto di ripetizione, essendo la richiesta abbondantemente oltre i termini decadenziali stabiliti dall’art. 13 l. 412/91.

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di Avv. Sergio Massimo Mancusi

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