Le tutele del lavorarore


Le tutele del lavoratore assunto con contratto a termine datato prima del Job acts e trasformato successivamente in tempo indeterminato.
Le tutele del lavorarore
L’art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 23/2015 prevede che le disposizioni di tale decreto si applicano anche ai casi di conversione, successiva alla sua entrata in vigore, di contratto a tempo determinato o di apprendistato in contratto a tempo indeterminato. Il legislatore ha, dunque, equiparato assunzioni "ex novo" a tempo indeterminato alle ipotesi di conversione di contratti a tempo determinato o di apprendistato avvenute dopo tale data, ancorché l’assunzione (con una clausola di limitazione temporale) sia avvenuta in epoca precedente. La norma sembra, pertanto, riferita alle sole ipotesi in cui il lavoratore, assunto a tempo determinato, venga licenziato dopo la conversione del contratto e alle fattispecie di recesso datoriale "ante tempus" nei casi in cui venga riconosciuta in sede giudiziale l’illegittima apposizione del termine, sempre che l’assunzione a tempo determinato sia avvenuta prima del 7 marzo 2015, mentre la conversione e il licenziamento siano intervenuti in epoca successiva. C’è, infatti, da chiedersi se il termine "conversione" si riferisca solo ai casi di conversione giudiziale, o anche alle ipotesi in cui le parti concordemente trasformino le suddette tipologie di rapporti a tempo determinato in rapporti a tempo indeterminato. A parere del sottoscritto, quella giudiziale costituisce l’unico tipo di "conversione" in senso tecnico e va evidenziato che normalmente tale tipologia di pronuncia si fonda sulla ritenuta illegittimità del termine apposto "ab initio" per iniziativa del datore di lavoro al contratto di assunzione e comporta, dunque, la decorrenza dell’assunzione dalla data della stipula del contratto, ancorché al medesimo sia stato originariamente apposto un termine. Pertanto, l’applicazione della disciplina prevista dal D.Lgs. n. 23 del 2015 alle ipotesi in cui il contratto a tempo indeterminato sia stato stipulato prima del 7 marzo 2015, ma convertito successivamente in sede giudiziale sembra configurare una deroga al principio sancito dal comma 1 (la pronuncia di accoglimento della domanda di conversione accerta la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato dall’iniziale decorrenza del rapporto), comportando l’applicazione di un regime premiale per il datore di lavoro (quello delle tutele crescenti, più favorevole per il medesimo rispetto a quello previsto dall’art. 18, L. n. 300/1970), ancorché la decorrenza del rapporto sia anteriore al 7 marzo 2015, a fronte di una sua condotta "contra legem", costituita dall’apposizione di un termine illegittimo. Secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata, la disposizione in commento potrebbe essere intesa nel senso che la conversione a tempo indeterminato comporta l’applicazione del regime delle tutele introdotto dal D.Lgs. n. 23/2015 solo se il contratto a tempo determinato o il rapporto di apprendistato siano costituiti dopo la in vigore del decreto e poi convertiti, tuttavia a ben vedere, tale interpretazione renderebbe superflua tale disposizione nei casi di conversione giudiziale, atteso che gli effetti della medesima comportano di per sé la decorrenza dell’assunzione dalla data di stipula del contratto. Secondo altra impostazione, rinvenendosi nel nostro ordinamento giuslavoristico anche ipotesi di conversione in cui la decorrenza del rapporto non necessariamente coincide con la stipula del primo contratto o comunque senza effetti ex tunc, le disposizioni contenute nell’art. 1, comma 2 andrebbero intese come estensione dei principi previsti dalla nuova disciplina anche ai casi dubbi. Per il sottoscritto l’istituto della conversione è testualmente menzionato nell’art. 32, comma 5, L. n. 183 del 2010: il termine "conversione" ha un significato letterale del tutto univoco, che non è sinonimo di "trasformazione" del contratto a tempo determinato o di "prosecuzione" del contratto di apprendistato dopo il periodo di formazione. Se tale norma fosse interpretata diversamente, si esporrebbe a censure di eccesso di delega, in quanto né le trasformazioni di contratti temporanei né la prosecuzione dei contratti di apprendistato al termine del periodo di di formazione possono essere considerate "nuove assunzioni". Infine si ricorda che le disposizioni del decreto legislativo 23/2015 devono, in ogni caso, essere lette sempre in ossequio all'ormai quasi dimenticato principio del "favor lavoratoris", cioè, come come quel principio, derivante dalle norme di legge, per cui il lavoratore è in ogni caso il contraente più debole da tutelare.

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di Avv. Emanuele Zanarello

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