Il recupero dei crediti dell'avvocato


Criteri di competenza per il recupero dei crediti professionali dell'avvocato
Il recupero dei crediti dell'avvocato
L'avvocato ha la facoltà, ai fini del recupero dei suoi crediti per prestazioni professionali, di agire dinanzi al giudice del luogo in cui ha sede il Consiglio dell'ordine al cui albo è attualmente iscritto. A stabilirlo è la Corte di Cassazione che, con sentenza 23 marzo 2015, n. 5810.
L’avvocato, in caso di inadempienza del cliente nel pagamento del suo compenso professionale, come qualsiasi altro creditore, per il recupero delle competenze professionali nei confronti del proprio cliente, può fare ricorso sia alla procedura di cui all’art. 633 c.p.c., sia al procedimento disciplinato dall’art. 14, D.Lgs. n. 150/2011, sia al procedimento ordinario di cognizione (Cass. 24 maggio 1968, n. 1597; Cass. 23 maggio 1967, n. 1131), e ciò in via alternativa e senza alcun obbligo di preferenza. Effettuata la scelta, però, non può più variare il corso ed il rito del processo, trattandosi di strumenti non fungibili tra di loro, in quanto ne differisce l’ambito di applicabilità, in relazione ai presupposti che li caratterizzano.
Per l’avvocato sono previsti, quindi, tre criteri di competenza (Corte cost. 11 giugno 1975, n. 137); infatti è possibile presentare ricorso:
in via generale al giudice che sarebbe competente a conoscere della domanda in via ordinaria (art. 637, comma 1, c.p.c.);
al capo dell’ufficio giudiziario che ha deciso la causa alla quale il credito si riferisce, indipendentemente dal valore della domanda (art. 637, comma 2, c.p.c.);
al giudice competente per valore del luogo ove ha sede il Consiglio dell’Ordine presso il quale è iscritto (art. 637, comma 3, c.p.c.).
La ratio di cui al comma 3 dell’art. 637 c.p.c. è quella di agevolare il professionista, che sarebbe invece costretto a seguire le cause relative al recupero dei crediti professionali in luogo diverso da quello in cui egli avesse attualmente stabilito l’organizzazione della propria attività professionale.

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di Russo Anna

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