Rinotifica delle cartelle di pagamento di Equitalia


Se un primo tentativo di notifica della cartella esattoriale da parte di Equitalia non è andato a buon fine, si potrà effettuare un secondo tentativo
Rinotifica delle cartelle di pagamento di Equitalia
La Corte di Cassazione con sent. n. 16370/2012 si è occupata di una questione assai delicata e problematica che riguarda la tutela del contribuente e cioè la rinnovazione della notifica della cartella di pagamento. Nella suddetta sentenza i giudici della Suprema Corte hanno affermato che "se un primo tentativo di notifica della cartella esattoriale da parte di Equitalia, e dunque se il primo tentativo di portare a conoscenza del destinatario la cartella di pagamento stessa non è andato a buon fine, potrà effettuarsi un secondo tentativo e ciò anche quando l'invalidità della notifica sia stata accertata dal giudice". La Suprema Corte, in merito all'illegittimità della condotta posta in essere da Equitalia, condotta che si traduce nell'applicazione di ben noti principi in tema di notificazione degli atti amministrativi, in via preliminare ha effettuato una distinzione tra rinnovazione dell'atto impositivo e la mera attività di rinnovazione della notifica dell'atto impositivo. Rinnovare integralmente l'atto significa esercitare nuovamente il potere impositivo, cosa questa aberrante sul piano giuridico sulla base di un'indiscriminata esposizione del contribuente ad un potere senza limiti conferito al fisco. Rinnovare invece la notifica dell'atto impositivo non significa rinnovare il medesimo atto ma significa unicamente rinnovare la procedura diretta a consentire la legale conoscenza dell'atto in positivo al suo destinatario ex artt. 24 e 113 Cost., che sanciscono il diritto di difesa e il diritto alla tutela giurisdizionale. Orbene la Corte di Cassazione fonda la motivazione di tale principio sulla distinzione tra la fase della emanazione del provvedimento e la connessa fase della portata a conoscenza dell'atto medesimo al destinatario. In effetti in tale specifica circostanza i giudici osservano che la contestazione della rinnovazione della notifica è errata e infondata poichè la difesa del contribuente si basa sul mancato riconoscimento della netta separazione tra due momenti che connotano la vita di un atto impositivo: la sua emenazione e la sua notificazione. A conferma di quanto detto la Suprema Corte afferma che l'esaurimento del potere di accertamento o di riscossione non si può infatti contestare sostenendo che esso non possa essere esercitato due volte poichè il provvedimento impositivo è uno solo, mentre sono due le procedure che riguardano tale unico atto, procedure volte alla sua notificazione. E' dunque opportuno rilevare che la Corte di Cassazione non ha affatto stabilito il principio della illimitata e assoluta reiterabilità dei provvedimenti impositivi, e forse anche la portata di tale sentenza merita di essere ridimensionata. In effetti i giudici di legittimità rilevano che quando il provvedimento non è ritualmente notificato, questo non è invalido o inesistente ma solo inefficace e che quindi la procedura per renderlo efficace cioè la notificazione può essere anche completata in un secondo momento. Ciò conduce ad una precisazione, e cioè che quando si impugna un provvedimento per vizio di notifica dovrebbe propriamente non chiedersene l'annullamento ma più correttamente la declaratoria di inefficacia.

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di Studio Legale TOMASSI

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