Illegittima nomina di funzionari dello Stato


La pronuncia di illegittimità della Corte Costituzionale non produce effetti sugli atti posti in essere dai dirigenti
Illegittima nomina di funzionari dello Stato
La sentenza della Corte Costituzionale del 17 Marzo 2015 n. 37, si può definire senza dubbio storica, perchè dichiara illegittima la nomina di funzionari presso le agenzie fiscali e cioè Agenzia delle Entrate, Agenzia dell Dogane e Agenzia del Territorio ai quali siano stati affidati incarichi dirigenziali senza aver superato alcun concorso da dirigente. Fino alla sentenza sopra richiamata, tale nomina era praticata di fatto consentendo l'attribuzione di incarichi a funzionari privi della relativa qualifica, aggirando la regola costituzionale di accesso ai pubblici uffici mediante concorso e quindi in violazione degli artt. 3 e 97 della Carta Costituzionale. A tal proposito occorre ricordare che la giurisprudenza costituzionale riconosce nel concorso pubblico la forma generale e ordinaria di reclutamento per il pubblico impiego, quale procedura strumentale al canone di efficienza dell'amministrazione. Viceversa, l'assegnazione sic et simpliciter di funzioni direttive, consentirebbe a funzionari, privi della relativa qualifica, di accedere senza aver superato un pubblico concorso, ad un ruolo diverso nell'ambito della propria amministrazione e quindi attraverso una procedura arbitraria e priva di legittimazione. Al riguardo la domanda più importante è se la perdita dell'incarico dei dirigenti abusivi derivante dalla sentenza della Corte Costituzionale intacca anche l'efficacia degli atti da essi firmati. La legittimità di tali atti è stata posta in discussione dai contribuenti che si sono rivolti ad organi giurisdizionali tributari affinchè siano dichiarati nulli. A tal proposito la pronuncia di illegittimità della Corte Costituzionale non produce effetti sugli atti posti in essere dai dirigenti poichè la predetta illegittimità non investe la funzionalità dell'agenzia che emette l'atto e neanche l'idoneità degli atti stessi volti a manifestare la volontà dell'amministrazione finanziaria. Con la sentenza n. 63/2015 la Commissione Tributaria Provinciale di Gorizia, trattando questa specifica fattispecie, nel valutare la legittimità degli atti impugnati che erano stati sottoscritti da un funzionario dell'Agenzia delle Entrate incaricato di funzioni dirigenziali, ha ritenuto che la citata sentenza della Corte Costituzionale n. 37/2015 non debba comportare affatto una caducazione e dunque una dichiarazione di nullità di tali atti poichè in tale circostanza trova applicazione la teoria del funzionario di fatto. In particolare la giurisprudenza amministrativa allineandosi alla sentenza della Corte Costituzionale sopra citata afferma chiaramente che "nel caso in cui sia annullata in sede giurisdizionale la nomina del titolare di un organo amministrativo, l'accertata invalidità dell'atto di nomina e dunque l'investitura del funzionario stesso incaricato, non ha di per sè alcuna conseguenza sugli atti emessi in precedenza, tenendo conto che quando l'organo è investito di funzioni di carattere generale, il relativo procedimento di nomina ha una sua piena autonomia, sicchè i vizi della nomina stessa non si riverberano sugli atti rimessi alla sua competenza generale. A supporto della validità degli atti dei funzionari con incarico dirigenziale, la stessa Corte Costizionale ricorda il consolidato orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte, orientamento favorevole alla legittimità dell'atto tributario emanato dall'ufficio impositore in quanto idoneo ad esprimere all'esterno la volontà in sintonia con il buon andamento degli uffici pubblici e con il buon andamento altresì ndella conservazione degli atti amministrativi e della continuità dell'azione amministrativa.

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di Studio legale TOMASSI

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