Scioglimento del condominio


Lo scioglimento può essere disposto altresì dall'autorità giudiziaria su domanda di almeno un terzo dei comproprietari di quella parte dell'edificio della quale si chie
Scioglimento del condominio

L'art. 61 disp. att. c.c. al co. 2 stabilisce che lo scioglimento del Condominio può essere deliberato dall'assemblea con la maggioranza ex art. 1136 c.c. ossia con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio. Tale deliberazione dovrà disciplinare anche la sorte e la destinazione delle cose comuni, la ripartizione delle cose di cui è possibile effettuare separazione e distacco, la regolamentazione dello stato giuridico delle cose rimaste in comunione, la determinazione delle opere indispensabili, per la modifica dello stato delle cose nonchè la diversa sistemazione dei locali e delle dipendenze.

Lo scioglimento può essere disposto altresì dall'autorità giudiziaria su domanda di almeno un terzo dei comproprietari di quella parte dell'edificio della quale si chiede la separazione. Il successivo articolo 62 delle disp. att. c.c. contempla la possibilità dello scioglimento del condominio in ordine ad alcune cose indicate dall'art. 1117 c.c. e cioè riguardo beni strumentali. Qualora infine la divisione non possa attuarsi senza modificare lo stato delle cose e nel caso in cui occorrano opere per la sistemazione diversa dei locali e delle dipendenze tra i condomini, lo scioglimento del condominio deve essere deciso dall'assemblea con le maggioranze stabilite ex art. 1136 co 5 c.c., e cioè la maggioranza contemplata per le innovazioni ordinarie, ossia un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e i due terzi del valore dell'edificio, quorum leggermente modificato ex lege 220/2012, laddove prima si faceva riferimento alla maggioranza dei partecipanti al condominio.

Lo scioglimento del condominio crea altresì interessanti questioni di carattere processuale, in particolare relativamente alla domanda ex art. 61 co. 2 disp. att. c.c. proposta da un terzo dei comproprietari di quella parte di edificio della quale si chiede la separazione, volta ad ottenere giudizialmente lo scioglimento del condominio, si deve dare atto di un contrasto sull'individuazione della legittimazione attiva e passiva. Da notare che la delibera attraverso la quale si statuisce lo scioglimento dell'originario condominio è da considerarsi un atto di amministrazione rispetto al quale il ricorso di un condomino o dei dissenzienti che non rappresentino almeno quel terzo ex art 61 co. 2 disp. att. c.c. non avrebbe alcun effetto poichè i poteri del giudice interveniente ex art 1137 c.c. non vanno oltre il controllo di legittimità, sicchè resta giustificato al fine di stabilire il quorum necessario per la validità della deliberazione il richiamo alla maggioranza stabilita ex art. 1136 co. c.p.c. la quale tiene conto sia del numero dei partecipanti sia del valore delle loro quote.

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di Studio legale TOMASSI

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