Padre premorto: riconoscimento del figlio


In tale caso è possibile effettuare un accertamento tecnico urgente e occorre far partecipare al contraddittorio tutti gli eredi
Padre premorto: riconoscimento del figlio
È interessante l’ordinanza pronunciata il 31.5.2016 dalla IX Sezione Civile del Tribunale di Milano, in un procedimento nel quale la madre ha richiesto, in via d’urgenza, la nomina di un CTU per gli opportuni accertamenti emato-genetici al fine di preservare la prova per il futuro giudizio di riconoscimento della paternità del nascituro, a partorirsi dopo la morte del proprio convivente di fatto.

La ricorrente era convivente con il defunto, poi cremato, dal quale aveva già avuto due figli e aveva indicato nel ricorso che vi erano 2 provette di sangue del de cuius presso l’Azienda Sanitaria, che aveva ufficialmente attestato che i reperti erano idonei all’esecuzione di indagini di tipo genetico, con la necessità di dover agire "con sollecitudine onde evitare di incorrere in alterazioni che possano renderli non più fruibili".

Il Tribunale di Milano, qualificata l’azione cautelare ai sensi dell’art. 700 cpc, promossa al fine di conseguire il risultato auspicato con la promozione del giudizio ex art. 269 cpc, ha ritenuto che sussistevano i presupposti per la concessione della cautela anche inaudita altera parte, (cioè in base alle prove fornite dalla sola ricorrente) dovendosi, tuttavia, procedere subito alla costituzione corretta del contraddittorio rispetto alle parti necessarie nel successivo giudizio di merito.

La premorte del presunto padre, lasciava individuare come parti necessarie del giudizio i suoi eredi, cioè proprio gli altri due figli avuti durante la relazione con la ricorrente, figli in evidente conflitto di interessi con la madre, sia pure potenziale, per cui, essendo i detti figli minori, il Tribunale di Milano, con la richiamata ordinanza (richiamando la sentenza n. 83 del 2011 della Corte Costituzionale) ha nominato d’ufficio un curatore speciale ai minori.

Si segnala nel provvedimento che il CTU, al fine di conseguire l’accertamento richiesto, avrebbe anche potuto comparare il sangue custodito nelle provette dell’Azienda Sanitaria con il DNA fetale in circolazione nel sangue materno, ferma ogni altra scelta tecnica del consulente, inclusi quelle di utilizzare campioni di sangue del nascituro o del neonato prossimo a nascere.
L’ordinanza in oggetto appare interessante, sia perché ha consentito di compiere un accertamento tecnico urgente, in previsione di una futura azione di accertamento di riconoscimento della paternità, ancor prima della nascita, sia perché ha giustamente evidenziato come in tali vicende, quando vi sia un padre premorto, occorra far partecipare al contraddittorio tutti i suoi eredi.

La ordinanza assunta dal Tribunale di Milano manifesta come il diritto giurisprudenziale possa modificarsi con l’evoluzione della medicina.
Probabilmente, a livello normativo, sarebbe auspicabile che una donna, in condizioni di gravidanza, possa richiedere l’estrazione di un campione di sangue del padre premorto, che abbia richiesto di essere cremato, prima di procedere alla cremazione.
Infine è da rilevarsi che in detta materia, quando vi è da assicurare la tutela giuridica di figli minori di padre premorto, dovrebbe prevedersi una idonea preparazione specialistica di coloro che sono chiamati a svolgere le funzioni di curatori dei minori.


Novità giurisprudenziale: accertamenti tecnici su nascituri per azioni di riconoscimento di paternità. Nomina curatore a eredi padre premorto

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di Avv. Alfredo Guarino

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