Compensazione dei ruoli


Compensazione delle cartelle esattoriali con crediti maturati nei confronti della Pubblica Amministrazione
Compensazione dei ruoli
Il Decreto del Ministro dell'Econmia e Finanza del 27 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 12 luglio 2016, ha previsto che le imprese ed i professionisti che vantino crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili nei confronti della Pubblica Amministrazione, possano adoperarli in compensazione delle cartelle esattoriali notificate entro il 31 dicembre 2015 a condizione che la somma iscritta a ruolo sia di importo pari o inferiore al credito stesso.
La certezza, liquidità ed esigibilità del credito derivante da somministrazioni, forniture ed appalti, deve essere, su istanza del creditore, appositamente certificata dalla Pubblica Amministrazione. Gli enti certificati sono: Amministrazioni dello Stato, enti pubblici nazionali, Regioni, enti locali, enti del SSN. Con il rilascio della certificazione attesteranno che il credito non prescritto, derivante da somministrazioni, forniture ed appalti, è certo liquido ed esigibile o ne rileveranno l'insussistenza o inesigibilità anche parziale. La certificazione potrà anche essere usata per la cessione, pro soluto o pro solvendo del credito o per richiedere anticipazioni bancarie. Ottenuta la certificazione, il creditore dovrà presentarla all'agente della riscossione competente per il pagamento totale o parziale delle somme dovute, indicando, in quest'ultimo caso, quali siano le posizioni debitorie che intende estinguere.
L'agente della riscossione, dovrà, nei tre giorni successivi al ricevimento della certificazione, mediante comunicazione inviata con posta elettronica certificata alla Amministrazione debitrice, verificare la sussistenza e veridicità della certificazione. A sua volta, l'Amministrazione, nei dieci giorni lavorativi successivi, dovrà comunicare all'agente della riscossione l'esito della verifica e quest'ultimo informerà il titolare del credito. Se la verifica avrà esito positivo, il debito si estinguerà limitatamente all'importo corrispondente al credito certificato ed usato per la compensazione.
L'importo del credito impiegato per la compensazione dovrà essere annotato sulla copia della certificazione rilasciata dall'agente della riscossione e l'eventuale credito residuo potrà essere utilizzato solo se la copia della certificazione è accompagnata dall'attestazione di avvenuta compensazione. L'agente della riscossione, nei cinque giorni lavorativi successivi all'avvenuta compensazione, dovrà darne notizia all'ente debitore ed all'ente impositore.

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di D.ssa Giulia Neri

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