Taglio dell`IRAP
Il Decreto Legge del 18 aprile scorso stabilisce il “taglio” dell’IRAP generalizzato a partire da quest`anno
La riduzione dell’IRAP è stata confermata con un Decreto Legge, approvato dal Consiglio dei Ministri, il 18 aprile scorso.
Dal 2014 viene introdotta una diminuzione del 10% (circa) delle aliquote applicabili ai diversi soggetti passivi del tributo.
La riduzione entrerà in vigore da subito. Dopo il suddetto Decreto Legge le aliquote IRAP saranno rimodulate in misura pari:
- al 3,5%, in via generale;
- al 4,2%, per le banche e gli altri soggetti finanziari;
- al 5,3%, per le imprese di assicurazione;
- al 3,8%, per le imprese titolari di concessioni per la gestione di servizi e opere pubbliche (diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori);
- all’1,7%, per i soggetti operanti nel settore agricolo e le cooperative di piccola pesca e i loro consorzi.
Per le Regioni a statuto ordinario, viene confermata la facoltà sia di ridurre le aliquote fino all’azzeramento (art. 5 del DLgs. 68/2011), sia di aumentarle fino a un massimo dello 0,92% (art. 16 comma 3 del DLgs. 446/97). Soltanto le Amministrazioni pubbliche sono escluse dalla riduzione: per loro l’aliquota è stata confermata dell’8,5%.
- al 3,5%, in via generale;
- al 4,2%, per le banche e gli altri soggetti finanziari;
- al 5,3%, per le imprese di assicurazione;
- al 3,8%, per le imprese titolari di concessioni per la gestione di servizi e opere pubbliche (diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori);
- all’1,7%, per i soggetti operanti nel settore agricolo e le cooperative di piccola pesca e i loro consorzi.
Per le Regioni a statuto ordinario, viene confermata la facoltà sia di ridurre le aliquote fino all’azzeramento (art. 5 del DLgs. 68/2011), sia di aumentarle fino a un massimo dello 0,92% (art. 16 comma 3 del DLgs. 446/97). Soltanto le Amministrazioni pubbliche sono escluse dalla riduzione: per loro l’aliquota è stata confermata dell’8,5%.
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