La rapina sul luogo di lavoro
Tra i doveri del datore di lavoro c`è anche quello di adottare misure idonee per prevenire rapine sul posto di lavoro
L’articolo 2087 c.c. assume una posizione di centralità nel sistema giuridico del lavoro, collegandosi, da un lato, ai principi costituzionali di tutela del lavoro e della salute come fondamentale interesse dell’individuo e della collettività e, dall’altro, all’art.41 Cost. che subordina la legittimità dell’iniziativa economica privata al pieno rispetto della sicurezza, libertà e dignità umana.
In particolare, tale disposizione prevede l’obbligo in capo al datore di lavoro di adottare tutte le misure atte a tutelare l’integrità psicofisica e la personalità morale del lavoratore.
Tale obbligo, tra l’altro, si estrinseca anche nel dovere di prevenire eventuali rapine sul luogo di lavoro attraverso l’utilizzo di tutti i mezzi di tutela concretamente attuabili secondo la tecnologia disponibile.
Questo il principio enunciato di recente dalla Corte di Cassazione con sentenza del 18 febbraio 2016 n. 3212, secondo un orientamento invero consolidato della Corte in tema di responsabilità per "rischio rapina".
Nel caso di specie una lavoratrice, dipendente di Poste Italiane S.p.A, era stata coinvolta in una rapina a mano armata all’interno dell’ufficio presso cui prestava servizio riportando da tale evento notevoli disturbi post-traumatici da stress ed in ragione di tali disturbi aveva agito nei confronti del proprio datore di lavoro per il risarcimento del danno biologico e morale, sostenendo che questi non aveva predisposto tutte le misure idonee a garantire una effettiva protezione sul luogo di lavoro. Al momento della rapina, infatti, l’ufficio era sprovvisto di un sistema di videosorveglianza e/o di allarme e le finestre, seppur l’ufficio si trovasse al primo piano con un affaccio su un binario ferroviario della Stazione Termini a Roma, non erano blindate, né dotate di grate, né comunque sufficientemente presidiate.
Entrambi i giudizi di merito si concludevano con la condanna nei confronti dell’azienda al risarcimento dei danni in favore della lavoratrice.
Poste Italiane presentava dunque ricorso per Cassazione rilevando l’appropriatezza delle misure di tutela adottate in concreto da quell’ufficio postale.
La Cassazione, nel confermare l’impostazione dei due precedenti giudizi, ha ritenuto che l’obbligo del datore di lavoro riguardi anche l’adozione di misure idonee, secondo le comuni tecniche di sicurezza, a contrastare un’attività criminosa di terzi qualora la prevedibilità del verificarsi di episodi di aggressione a scopo di lucro sia insita nella tipologia dell’attività esercitata alla luce della movimentazione di somme di danaro, nonché qualora vi siano state reiterate rapine in un determinato arco temporale.
Viene, quindi, ricondotta la responsabilità del datore di lavoro nell’ambito della responsabilità di tipo contrattuale con il conseguente onere della prova a carico del datore di lavoro.
In sostanza, il lavoratore dovrà dimostrare il fatto che costituisce l’inadempimento, il danno verificatosi, ed il nesso di causalità tra l’inadempimento ed il danno mentre. Sarà poi il datore di lavoro, di contro, a dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare l’evento dannoso e, quindi, che tale evento si sia verificato per causa a lui non imputabile.
In particolare, tale disposizione prevede l’obbligo in capo al datore di lavoro di adottare tutte le misure atte a tutelare l’integrità psicofisica e la personalità morale del lavoratore.
Tale obbligo, tra l’altro, si estrinseca anche nel dovere di prevenire eventuali rapine sul luogo di lavoro attraverso l’utilizzo di tutti i mezzi di tutela concretamente attuabili secondo la tecnologia disponibile.
Questo il principio enunciato di recente dalla Corte di Cassazione con sentenza del 18 febbraio 2016 n. 3212, secondo un orientamento invero consolidato della Corte in tema di responsabilità per "rischio rapina".
Nel caso di specie una lavoratrice, dipendente di Poste Italiane S.p.A, era stata coinvolta in una rapina a mano armata all’interno dell’ufficio presso cui prestava servizio riportando da tale evento notevoli disturbi post-traumatici da stress ed in ragione di tali disturbi aveva agito nei confronti del proprio datore di lavoro per il risarcimento del danno biologico e morale, sostenendo che questi non aveva predisposto tutte le misure idonee a garantire una effettiva protezione sul luogo di lavoro. Al momento della rapina, infatti, l’ufficio era sprovvisto di un sistema di videosorveglianza e/o di allarme e le finestre, seppur l’ufficio si trovasse al primo piano con un affaccio su un binario ferroviario della Stazione Termini a Roma, non erano blindate, né dotate di grate, né comunque sufficientemente presidiate.
Entrambi i giudizi di merito si concludevano con la condanna nei confronti dell’azienda al risarcimento dei danni in favore della lavoratrice.
Poste Italiane presentava dunque ricorso per Cassazione rilevando l’appropriatezza delle misure di tutela adottate in concreto da quell’ufficio postale.
La Cassazione, nel confermare l’impostazione dei due precedenti giudizi, ha ritenuto che l’obbligo del datore di lavoro riguardi anche l’adozione di misure idonee, secondo le comuni tecniche di sicurezza, a contrastare un’attività criminosa di terzi qualora la prevedibilità del verificarsi di episodi di aggressione a scopo di lucro sia insita nella tipologia dell’attività esercitata alla luce della movimentazione di somme di danaro, nonché qualora vi siano state reiterate rapine in un determinato arco temporale.
Viene, quindi, ricondotta la responsabilità del datore di lavoro nell’ambito della responsabilità di tipo contrattuale con il conseguente onere della prova a carico del datore di lavoro.
In sostanza, il lavoratore dovrà dimostrare il fatto che costituisce l’inadempimento, il danno verificatosi, ed il nesso di causalità tra l’inadempimento ed il danno mentre. Sarà poi il datore di lavoro, di contro, a dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare l’evento dannoso e, quindi, che tale evento si sia verificato per causa a lui non imputabile.
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