Il rimborso spese per minimi e forfettari


Rimborsi di ristoranti, alberghi e viaggi possono far superare il limite di 30 mila euro. Le modifiche legislative del 2015 non sono ancora sufficienti
Il rimborso spese per minimi e forfettari

Il lavoratore autonomo nel regime fiscale dei c.d. "minimi" ex art. 27, commi 1 e 2, D.L. 98/2011 o in quello più recente dei "forfettari", rischia di consumare una rilevante parte del plafond di 30.000 euro per i rimborsi delle spese di viaggio, vitto e alloggio allorquando esse transitano o comunque debbano essere inserite nelle sue fatture.
Con l’ovvia conseguenza che il lavoratore autonomo non può sfruttare a pieno la soglia dei compensi effettivi, trovandosi a destinare una parte dei 30.000 euro a meri rimborsi anziché alla remunerazione del proprio lavoro.

Per quanto concerne le spese di alberghi e ristoranti, l’art. 10 D.Lgs. 175/14 ha semplificato il trattamento fiscale.
Oggi è sufficiente che il committente paghi direttamente il servizio di albergo e ristorazione che viene usufruito dal professionista. In questo modo il cliente potrà dedurre il costo mentre il lavoratore autonomo non dovrà inserire l’importo in fattura, senza erodere il plafond.
Affinché sia dimostrabile il pagamento da parte del committente è preferibilmente l’utilizzo di un bonifico bancario, che però pare una modalità operativamente poco realizzabile nel caso delle spese per ristoranti.
D'altro canto, nell’ipotesi in cui il committente consegnasse previamente al professionista il danaro contante, trattandosi di bene fungibile, esso, una volta in possesso del professionista, si confonderebbe col suo patrimonio; con la conseguenza che il lavoratore autonomo acquisterebbe la proprietà della somma ai sensi dell’art. 1782 c.c. incrinando la riferibilità del pagamento al committente.
Si dovrà quindi trovare una modalità per mantenere il vincolo proprietario tra il committente e il danaro da costui consegnato e finalizzato alle spese del vitto.

Per quanto concerne le spese di trasporto l’Agenzia delle Entrate, con Risoluzione n. 69/E/2003, sostiene che tra i compensi vadano inclusi anche i rimborsi; secondo la Circolare n. 38/E/14, la suddetta novella ex art. 10 D.Lgs. 175/14 non è estendibile alle spese di trasporto che continuerebbero a dover essere fatturate.
E' piuttosto evidente che, nel caso di un rappresentante di commercio, i costi di trasporto rimborsati dal committente possono costituire una rilevante parte del fatturato e prosciugare in misura eccessiva il plafond da 30.000 euro.

In senso contrario a tale impostazione si osserva che:
- l’art. 2234 c.c. rubricato "spese e acconti", tiene ben distinte tali voci dal "compenso" disciplinato dall’art. 2233 c.c.;
- l’art. 9, co. 4, D.L. 1/12, nel regolamentare il diritto al compenso in favore del professioniosta, distingue obblighi di informativa sulla "misura del compenso" in senso stretto, da quelli sugli "oneri ipotizzabili";
- si giungerebbe all'assurdo di inserire nell'imponibile il valore normale del trasporto ove il cliente desse un passaggio al professionista con la propria autovettura sino al luogo della prestazione.

Nondimeno, seppure la prassi espressa dagli Uffici fiscali sia opinabile sotto certi profili, diventa estremamente rischioso discostarsene e non tenere conto delle spese di trasporto rimborsate dal cliente nel calcolo della soglia di Euro 30.000.
Il superamento di tale limite - contestato dall’Agenzia delle Entrate a distanza magari di anni - potrebbe comportare nefaste conseguenze in termini di maggiori imposte e sanzioni per l’anno in questione e forse per quelli successivi, col recupero di importi considerevoli.

Dunque è necessario adottare la massima cautela e, se proprio si vuole tentare di condurre fuori dall'imponibile il rimborso dei viaggi, sarà necessario delineare un trattamento contrattuale e operativo orientato a creare, formalizzare e rispettare il nesso diretto tra la spesa di trasporto e la ditta committente, in modo tale che non possa ravvisarsi un rimborso neppure in via indiretta.

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di Avv. Andrea Bugamelli

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