Notifica cartella via pec: inesistente


E' inesistente la notifica via pec delle cartelle di pagamento per incostituzionalità dell’art.26 del D.P.R. 602/73, C.2, per disparità di trattamento
Notifica cartella via pec: inesistente
Inesistenza delle notifiche via pec delle cartelle esattoriali

La notificazione delle cartelle di pagamento via PEC è stata introdotta dal legislatore con l'art. 38, co. 4, lett. b) - D. L. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito con Legge n. 122/2010), che ha aggiunto all'art. 26 - D.P.R. n. 602/73, il comma 2. Tale Comma stabilisce che le cartelle di pagamento possono essere notificate a mezzo posta elettronica certificata, disponendo, peraltro, che in tal caso "non si applica l'art. 149 bis del codice di procedura civile".

Considerata l’esclusione dell’art.149-bis, la notifica delle cartelle di pagamento via pec sono da ritenere inesistenti per violazione dell’articolo 3 (disparità di trattamento) della Costituzione.
Prevedendo, infatti, che solo gli avvisi di accertamento e gli altri atti amministrativi debbano essere notificati rispettando le previsioni dell’art. 149-bis del c.p.c. e la cartella di pagamento no, vengono previste regole meno garantiste per il contribuente in caso di notifica della cartella di pagamento con evidente violazione dell’art.3 della Costituzione.

Si ricorda che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 258 del 22 novembre 2012, ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 26 del D.P.R. n. 602/1973 nella parte in cui non equipara le modalità di notifica della cartella con quelle ad es. dell’accertamento per i casi di irreperibilità relativa.

Più specificatamente, con tale pronuncia, è stata eliminata la differenza disciplinare tra la notifica a destinatari "relativamente" irreperibili degli avvisi di accertamento ex art. 60 del D.P.R. n. 600/1973 e la notifica agli stessi soggetti delle cartelle di pagamento ex art. 26 del D.P.R. n. 602/1973, riportando l’una e l’altra allo stesso parametro regolamentare generalmente previsto dall’art. 140 c.p.c.

La Consulta contribuì, quindi, a "riscrivere" la norma in una prospettiva più garantista per il contribuente in diretta attuazione del principio di conoscenza effettiva degli atti tutelato dall’art. 6 dello Statuto del Contribuente.

Orbene, stante la parificazione realizzata dalla Corte costituzionale tra notifica della cartella di pagamento e notifica dell’avviso di accertamento, qualora vengano ad essere effettuate a soggetti "relativamente" irreperibili, ex art. 3 Cost., in ragione della carenza di ogni ragionevole giustificazione di una differenza disciplinare a fronte di una medesima situazione, non si capisce perché possa ammettersi una disparità di trattamento - non giustificata da alcuna ragionevole ratio con violazione dell’evocato art. 3 Cost. - con riferimento alla modalità di notifica fra gli avvisi di accertamento e le cartelle di pagamento.
In conclusione, si ritiene inesistente la notifica via pec della cartella di pagamento per inconstituzionalità dell'art.26 del DPR n.602/73, Comma 2.
Qualora la Commissione Tributaria non accolga l’eccezione di inesistenza della notifica via pec, si consiglia di far presente in subordine che non vi può essere una disparità di trattamento relativamente alla notifica tra gli avvisi di accertamento e le cartelle esattoriali e, quindi, sollevare la questione di incostituzionalità così come esposto nel presente articolo.

Per approfondimenti: gianluca.gaeta@alice.it

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di dott. Gianluca Gaeta

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