Verificare la regolarità contributiva online


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Verificare la regolarità contributiva online
Dal 1° luglio 2015 è possibile verificare con un interrogazione e in tempo reale, la regolarità contributiva di un’impresa nei confronti dell'Inps, dell'Inail e, per le imprese classificate o classificabili ai fini previdenziali nel settore industria o artigianato alle attività dell'edilizia, nei confronti delle Casse edili.
Se, in base ai requisiti di regolarità contributiva stabiliti dal decreto ministeriale del 30 gennaio 2015, il soggetto è regolare, l’esito positivo della verifica ha validità di 120 giorni dalla data dell’interrogazione. Se, per il soggetto in verifica è stato già emesso un Durc On Line in corso di validità, il servizio rinvia al documento emesso in precedenza.
Qualora non sia possibile attestare la regolarità contributiva in tempo reale, l'Inps, l'Inail e le Casse edili trasmettono tramite Pec, all’interessato (impresa, lavoratore autonomo, ecc.) o al soggetto da esso delegato, ai sensi dell’art. 1 della legge 12/1979, l’invito a regolarizzare con indicazione analitica delle cause di irregolarità rilevate da ciascuno degli enti tenuti al controllo. Per l’Inail l’invito a regolarizzare contiene anche la richiesta di fornire ogni elemento utile per l’esito positivo della verifica.
L'interessato può regolarizzare la propria posizione e/o fornire gli elementi utili richiesti entro il termine di 15 giorni dalla notifica dell'invito.
L'invito a regolarizzare impedisce ulteriori verifiche e ha effetto per tutte le interrogazioni intervenute durante il predetto termine di 15 giorni e comunque per un periodo non superiore a 30 giorni dall'interrogazione che lo ha originato.
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In caso di mancata regolarizzazione, e comunque entro il trentesimo giorno dall’interrogazione, la risultanza negativa della verifica è comunicata ai soggetti che hanno effettuato l’interrogazione con indicazione degli importi a debito e delle cause di irregolarità.
In caso di irregolarità contributiva le stazioni appaltanti e le amministrazioni procedenti devono attivare il procedimento previsto dall’art. 31, commi 3 e 8-bis del decreto legge 69/2013 convertito dalla legge 98/2013 con pagamento diretto delle somme agli enti previdenziali.
Il Durc On Line sostituisce ad ogni effetto il documento unico di regolarità contributiva regolamentato dal d.m. 24 ottobre 2007 (abrogato dal d.m. 30.1.2015) previsto:
a) per l’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici, di qualunque genere, compresi quelli di cui all’art. 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266
b) nell’ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell’edilizia
c) per il rilascio dell’attestazione SOA
d) per la fruizione di determinati benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale.
L'invito a regolarizzare impedisce ulteriori verifiche e ha effetto per tutte le interrogazioni intervenute durante il predetto termine di 15 giorni e comunque per un periodo non superiore a 30 giorni dall'interrogazione che lo ha originato.

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Articolo del:


di Andrea Marciano'

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