Riconvenzionale inammissibile nell`indennizzo diretto


Sinistri stradali - Inammissibile la domanda riconvenzionale del convenuto responsabile civile nel giudizio attivato come "indennizzo diretto"
Riconvenzionale inammissibile nell`indennizzo diretto
Nella procedura di risarcimento danni a seguito di sinistro stradale, nel caso in cui l'attore incardini il giudizio seguendo la procedura del così detto "indennizzo diretto", così come regolamentato dall'articolo 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, può essere dichiarata inammissibile la domanda riconvenzionale spiegata dal convenuto proprietario del veicolo danneggiante il quale, costituendosi nel giudizio così incardinato, oltre che contestare la dinamica dell'incidente, richieda a sua volta il risarcimento dei danni subiti dal proprio veicolo. Sul punto si è espresso con una sentenza del 2008 il Giudice di Pace di Napoli della II sezione, Avv. D'Onofrio, il quale ha chiarito che, in mancanza di sentenze della Suprema Corte che esplichino funzione nomofilattica, non e’ pacifica l’interpretazione dell’ art. 149 d.lgs 209/05. L’ art. 12 delle preleggi codice civile, al comma 1 statuisce che la norma debba essere innanzitutto interpretata secondo un criterio letterale e, soltanto qualora il suo significato rimanga ambiguo, e’ consentito in via meramente sussidiaria ricorrere al criterio teleologico che desume la voluntas legis dai motivi informatori ed ispiratori della statuizione legislativa (ex plurimis Cass. n. 5128/01). Nella fattispecie, il tenore della norma, secondo il criterio letterale, si appalesa chiaro ed univoco, alla luce del combinato disposto dei commi 1-2-6 dell’ art. 149 nella parte in cui prevede " il danneggiato può proporre l’azione diretta di cui all’ art.145 comma 2 nei soli confronti della propria impresa di assicurazione". Va, dunque, rimarcata la differenza tra la nuova disciplina e la previgente normativa. Ed infatti, mentre l’ art. 23 1egge 990/69 obbligava a convenire in giudizio anche il responsabile del danno, il citato art. 149 lo escluderebbe. Peraltro, anche applicando il criterio teleologico, si giunge alle medesime conclusioni. L’ intenzione del legislatore, quale si evince dai lavori preparatori si prefigge, con il codice delle assicurazioni, di semplificare il quadro normativo vigente nel settore delle assicurazioni private. L’estensione del risarcimento diretto, in precedenza, già presente nell’ordinamento, ma limitato alla constatazione amichevole di sinistro esclusivamente tra veicoli automobilistici (cosiddetta procedura CID), perseguiva nelle intenzioni del legislatore, lo scopo di semplificare le procedure di indennizzo e di ridurre i tempi di liquidazione del danno.
La domanda riconvenzionale spiegata dal convenuto all’interno della procedura di indennizzo diretto, così come la chiamata in garanzia della propria compagnia assicurativa, contro l’intenzione del legislatore, vanificherebbe la finalita’ della norma ed anzi porterebbe a procrastinare la durata dei processi, e cio’ in contrasto con l’esigenza di garantire la celerità e concentrazione del giudizio, costituzionalmente affermata dall’art. 111 Costituzione e, piu’ volte ribadita dalla giurisprudenza di legittimita’.

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di Avv. Dario Scognamillo

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