Patti successori


Caratteristiche, elementi essenziali e rilievi giurisprudenziali
Patti successori
L'art. 458 c.c. sancisce il divieto dei patti successori. In effetti nel predetto articolo si afferma chiaramente che è nulla qualsiasi convenzione o accordo con cui taluno dispone della propria successione ed è del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi. Sulla base di tale disposizione normativa si distinguono tre tipi di patti successori:
1) i patti istitutivi;
2) i patti dispositivi;
3) i patti rinunciativi.
Con i patti istitutivi un soggetto contrattualemnte dispone della propria successione, con i patti dispositivi taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, e con i patti rinunciativi si rinuncia appunto ad una successione non ancora aperta. Il fondamento normativo del divieto dei patti successori istitutivi è di semplice ed agevole individuazione: in tale modo il legislatore ha voluto tutelare la libertà del testatore di mutare la propria volontà in ordine alla devoluzione dei propri beni post mortem fino al momento della morte, in effetti la devoluzione dei propri beni attraverso lo strumento del contratto sarebbe al contrario irrevocabile, proprio in virtù delle regole che disciplinano quest'ultimo. Il patto successorio istitutivo ha natura giuridica di negozio mortis causa in quanto realizza una vera e propria istituzione di erede tramite contratto: la legge invece non conosce e non consente altra forma di delazione ereditaria oltre al testamento e alla legge stessa. Più difficile e più complesso è individuare il fondamento del divieto degli altri due tipi di patti: dispositivi e rinunciativi che integrano fattispecie contrattuali inter vivos in quanto con essi il soggetto non dispone della propria eredità. Si ritiene generalmente che esso vada rinvenuto nella necessità di tutelare soggetti particolarmente prodighi che potrebbero esporsi a pregiudizi economici impegnandosi per beni futuri e soltanto eventuali, quali quelli ad esempio derivanti da una successione non ancora aperta, ovvero nella necessità di evitare il desiderio della morte del de cuius, definito come votum captandae mortis. Una parte della dottrina, a proposito dei patti dispositivi e rinunciativi, ha sostenuto che questi fossero stati istituiti per una generica esigenza di tutelare la volontà del testatore, che verrebbe mortificata allorquando l'istituito erede, prima della sua morte. alienasse o rinunciasse all'eredità. Rientrano nel divieto dei patti successori ex art. 458 c.c. anche i patti successori obbligatori, attraverso i quali un soggetto si obbliga per il futuro ad istituire taluno erede, a disporre in una certo modo di un'eredità non ancora aperta, ovvero, a rinunciare ai diritti su un'eredità non ancora aperta. Quanto infine ai patti rinunciativi, si ritiene generalmente che siano nulle anche le rinunce unilaterali, quelle cioè che non siano conseguenza di un patto o di un accordo. Inoltre, ad abundantiam, occorre ricordare per affinità di materia, che esiste il divieto di testamento congiuntivo o reciproco in effetti non si può fare testamento da due o più persone nel medesimo atto, nè a vantaggio di un terzo e neanche con disposizione reciproca, a conferma di quanto detto il testamento così redatto potrebbe essere revocato solo ed esclusivemnte con la concorde volontà di tutti i soggetti che lo hanno posto in essere.

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di Studio legale Tomassi

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