Contratto di mandato


Caratteri generali e normativa
Contratto di mandato
Gli artt. 1703 - 1739 c.c. disciplinano la fattispecie contrattuale del mandato, con il quale una parte, definita soggetto mandatario si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra parte denominato soggetto mandante. Il mandatario, ad esempio l'avvocato, è tenuto ad eseguire quanto il mandato gli prescrive con la diligenza del buon padre di famiglia, tale diligenza è confermata dal fatto che del suo operato deve dare notizia tempestiva al mandante presentando un resoconto dell'attività svolta. Nell'esecuzione del mandato, come il mandatario è tenuto ad eseguire ciò che il mandato gli prescrive, allo stesso tempo non può eccedere i limiti fissati nel contratto, in effetti se compie un atto esorbitante il suo mandato e cioè che eccede la sua competenza, è obbligato a risponderne qualora lo stesso non venga ratificato dal mandante. Inoltre il mandatario nel caso in cui subentrino difficoltà o circostanze sopravvenute che vadano a modificarne le condizioni iniziali, deve rendere note al mandante le circostanze sopravvenute che hanno determinato o che possono determinare la revoca o la modificazione del mandato. Al contrario il mandante è tenuto a conferire al mandatario i mezzi necessari per l'esecuzione del mandato, a rimborsargli le anticipazioni e tutte le spese, a pagargli il compenso e a risarcirgli i danni eventualmente subiti a causa dell'incarico. Allo stesso tempo l'art. 1710 co. 2 c.c. costutuisce l'applicazione della regola generale in base alla quale il mandatario ha l'obbligo di informare il mandante delle circostanze attineneti all'esecuzione del mandato: l'inadempimento di tale obbligo, se non giustificato da una carenza di interesse del mandante a conoscere le circostanze sopravvenute, integra una violazione del dovere di diligenza e una conseguente responsabilità del mandatario. La giurisprudenza consolidata sostiene che non sussista l'obbligo a carico del mandatario di comunicazione al mandante di tuto ciò che accade nell'adempimento del mandato conferito, in effetti non vi è obbligo di comunicazione a carico del mandatario nel caso in cui questi possa ritenere ragionevolmente che le circostanze giunte a sua conoscenza siano state parimenti apprese dal mandante. L'art. 1711 c.c. stabilisce che il mandatario può discostarsi dalle istruzioni ricevute dal mandante qualora circostanze ignote al mandante e tali che non possano essergli comunicate in tempo, facciano ragionevolmente nritenere che lo stesso mandante avrebbe prestato la sua approvazione. A conferma di quanto detto la Suprema Corte di Cassazione sostiene che le circostanze ignote ex art. 1711 co. 2 c.c. vadano identificate con le circostanze sopravvenute ex art. 1710 co. 2 c.c., in effetti sulla base di tale giurisprudenza oramai consolidata il mandatario, solo nell'ineteresse del mandante, può legittimamente deviare dai limiti del mandato e tali circostanze ignote, nonchè sopravvenute, debbono essere e dovranno essere accertate obiettivamente.

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di Studio legale Tomassi

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