Trasferibilità crediti ai soci società cancellata


Legittimazione attiva dei soci di una società cancellata dal registro delle imprese e trasferibilità dei crediti in capo agli stessi
Trasferibilità crediti ai soci società cancellata

Trasferibilità di crediti, beni e diritti certi in capo agli ex soci della società cancellata dal registro delle imprese.
Con la riforma del 2003 il legislatore ha inteso porre rimedio al trasferimento in capo ai soci della società estinta dei debiti pregressi.
La giurisprudenza ha equiparato l’ipotesi legislativamente prevista di trasferimento dei debiti a quella dei crediti in capo ai soci ed in particolare ha statuito che non sussiste volontà abdicativa da parte del liquidatore della società nel caso di beni o diritti certi.
In particolare, la differenziazione operata dai giudici di merito e di legittimità fonda le proprie ragioni su due ordini di considerazioni:
a) In caso di mere pretese la cancellazione della società manifesta volontà abdicativa volta alla tacita rinuncia alla relativa pretesa;
b) In caso di beni o diritti certi, si realizza un trasferimento in via successoria instaurandosi sui beni un regime di comunione indivisa tra i soci.
La giurisprudenza ha chiarito che le mere pretese vanno individuate nei diritti non individuabili con sicurezza nel patrimonio sociale ove tali beni non avrebbero neppure ragionevolmente essere iscritti nell’attivo del bilancio finale di liquidazione.
Invero nella decisione del 16.07.2010 n. 16758 la Corte di Cassazione, in riferimento ad un contratto preliminare di acquisto di un appezzamento di terreno, stipulato da due società, delle quali una era stata cancellata dal registro delle imprese, ed ad una successiva scrittura privata in cui avevano dichiarato di voler consensualmente risolvere quel contratto, veniva azionato il giudizio al fine di dichiarare la simulazione dello stesso o l’annullamento del contratto.
La decisione ha chiarito la non azionabilità, e non trasmissibilità, di mere pretese e le ha così identificate: "Non si tratta, quindi, di beni, di crediti o comunque di valori di sicura identificazione, dei quali si sarebbe potuto ipotizzare la liquidazione in favore dei soci, e la cui successiva scoperta consentirebbe perciò di dubitare che la cancellazione sia stata effettuata in presenza dei presupposti richiesti dalla legge (il che potrebbe anche, come detto, aprire la strada alla cancellazione d'ufficio da parte del giudice del registro della precedente cancellazione).
D'altronde, il carattere contenzioso della pretesa azionata in causa rende problematico anche costruire - secondo il suggerimento che s'è visto provenire da una parte della dottrina per le sopravvenienze attive - un meccanismo successorio dal quale scaturirebbe una situazione di comunione tra gli ex soci, o comunque una contitolarità in capo a loro di diritti prima spettanti alla società."
In estrema sintesi e in tutti i casi in cui la cancellazione della società dal registro delle imprese avvenga in presenza di residui attivi non liquidati e, nel caso in cui tali crediti siano certi, sussiste un trasferimento in capo ai soci della società estinta.
Tali crediti certi si trasferiscono ai soci della società estinta in regime di contitolarità (cfr. Tribunale Teramo, 07/01/2016 n. 9 e Corte di Cassazione 16.07.2010 n. 16758) equiparandosi il fenomeno ad una fattispecie latu senso successoria.

Articolo del:


di Avvocato Paolo Zinzi

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