Etilometro ed indici sintomatici


Inattendibilità dell'Etilometro utilizzato oltre i limiti di legge; insufficienza dei soli indici sintomatici a fondare il giudizio di responsabilità.
Etilometro ed indici sintomatici
L’imputato è stato giudicato per avere circolato alla guida della propria autovettura in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico pari a 1,15 g/l, in presenza di indici sintomatici del tipo "occhi lucidi e alito vinoso".
Nel corso dell’istruttoria dibattimentale, la difesa dell’imputato ha rilevato che, in realtà, l’etilometro fosse stato utilizzato in violazione dei limiti previsti dalla legge e dal Produttore.
Invero, dalla registrazione della stazione medio di Milano Linate, così come dal sito ufficiale cui fa riferimento l’aeronautica militare italiana, prodotte dalla difesa dell’imputato, è risultato che quel giorno le temperature nella zona di riferimento fossero pari a -3° centigradi e che l’umidità relativa si attestasse al 98%.
Sul punto, il DM 196/90 ed il codice della strada (art. 379, reg.) prescrivono l’utilizzo di strumenti omologati dalla direzione della MCTC ed operanti entro determinati parametri tecnici di operatività indicati dal costruttore.
Orbene - proprio dal libretto predisposto dal costruttore dell’etilometro Drager Alcoltest 7110 MKIII ulizzato nel caso di specie - si rileva che l’attendibilità della misurazione è accettabile se lo strumento viene utilizzato con una temperatura atmosferica compresa tra 0° e 40° centigradi ed in condizioni di umidità relativa compresa tra il 30 e il 90%.
Ne consegue che la prova etilometrica effettuata nel caso di specie sia stata eseguita in condizioni di temperatura e di umidità relativa non ricomprese nei limiti stabiliti dall’omologazione.
Le modalità d’esecuzione dell’accertamento ed i risultati che ne sono conseguiti sono pertanto idonei a costituire un indice di malfunzionamento dell’etilometro ed inidonei a garantire oltre ogni ragionevole dubbio la precisione di risultato. Tale ipotesi pare confermata dal fatto che gli indici sintomatici rilevati, ovvero "alito vinoso ed occhi lucidi" sono del tutto aspecifici ed incompatibili con i valori riscontrati.
Infine, anche il consulente tecnico dell’imputato, specialista in chimica e Tossicologia forense nonché componente esperto della ASL e CML di Milano, ha confermato che "nel caso di specie la temperatura (sicuramente inferiore a 0°) ed anche la percentuale di umidità relativa (maggiore del 90%) alle quali fu eseguito l’accertamento, esulano dagli intervalli di operatività stabiliti per la corretta esecuzione della misurazione ... L’esito dell’etilometrica effettuata nel caso di specie, pertanto, non possiede i requisiti di attendibilità necessari per qualificarlo come valido".

In accoglimento della citata tesi difensiva, il Tribunale ha mandato assolto l’imputato dal reato contestato perché il fatto non sussiste.

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di Lelio De Zan e Antonio Tomaino

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