Tutela marchi e brevetti


La tutela delle creazioni intellettuali, dei marchi, dei brevetti e delle opere dell'ingegno come espressione originale della personalità umana
Tutela marchi e brevetti
Nell'attività dell'impresa la creatività rappresenta un elemento importante e deve essere tutelato in modo adeguato.
Nel nostro Ordinamento il Legislatore ha predisposto delle apposite forme di tutela attuate dalla disciplina inerente i Marchi, i Brevetti e i Diritti D'Autore.
Giova evidenziare che per le piccole e medie imprese i costi per la registrazione dell'opera creativa spesso vengono considerati eccessivi e questo, a volte, determina la mancata registrazione che però può dare vita ad una probabile o possibile copia o contraffazione che può danneggiare l'impresa che, alcune volte, può anche determinarne l'uscita dal mercato.
Occorre salvaguardare le proprie idee creative e considerarle come una forma di investimento, pertanto sarebbe opportuno nonchè consigliabile affrontare i costi per la registrazione delle proprie opere di ingegno anche al fine di salvaguardare preventivamente la propria azienda da eventuali atti di concorrenza sleale.
E' doveroso precisare che nel caso in cui si dovessero verificare degli atti di concorrenza sleale o di eventuali copie o contraffazioni quando l'opera è regolarmente registrata vi è la tutela offerta dal Legislatore e pertanto è passibile di eventuali sanzioni che saranno stabilite dagli organi preposti a seconda del caso prospettato.
Esaminando i vari distintivi aziendali precisiamo che:
IL MARCHIO, disciplinato dal R.d. 21/06/1942 n. 929 e successive modifiche ed integrazioni, rappresenta il segno distintivo per eccellenza ed ha tre funzioni:
la funzione distintiva, funzione di indicazione di provenienza, funzione attuativa.
Vi possono essere diversi tipi di classificazioni come: marchio di fabbrica, marchio di commercio, marchio generale, marchio semplice, marchi individuali, marchio collettivo o di categoria.
I marchi inoltre devono essere rappresentabili graficamente e possono essere: denominativi, figurativi o emblematici, nominativi, misti e possono essere distinti dalle forme che possono essere necessarie, funzionali o ornamentali.
Il marchio per poter essere tutelato deve avere i seguenti requisiti:
la capacita' distintiva, la novità, la liceità, la verità.
Una volta registrato con tutti gli iter stabiliti dalle varie disposizioni normative, viene rilasciato un Attesatato di Registrazione emesso dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, il titolare può apporre tale marchio e i suoi prodotti sono tutelati da eventuali copie o contraffazioni.
Il marchio può essere ceduto parzialmente o totalmente nel rispetto della legge; si estingue per scadenza decennale, per rinuncia, per il verificarsi di eventuali cause di decadenza.
IL BREVETTO, disciplinato dal R.d. 29/06/1939 n. 1127 (brevetti industriali) e dal R.d. 25/08/1940 n. 1411 , può essere definito un attestato amministrativo con il quale si attribuisce all'inventore il diritto esclusivo di godere per un tempo determinato dei risultati di una nuova invenzione, è regolato dagli articoli 2584-2594 del codice civile italiano e dalla legge speciale R.D.1127/39 e successive modifiche.
Sono oggetto del Brevetto: le invenzioni tecnologiche.
I requisiti necessari per la brevettabilità dell'invenzione sono quattro:
l'industrialità, la novità, l'originalità, la liceità.
Possono essere distinte varie tipologie quali:
invenzioni di prodotti o invenzioni di procedimento, invenzioni derivate da altre precedenti invenzioni, invenzioni di perfezionamento, di combinazione, di traslazione.
La domanda di Brevetto deve essere depositata presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi oppure presso le Camere di Commercio.
Vi possono essere anche domande di Brevetto internazionale e possono essere redatte in una delle tre lingue ufficiali francese, inglese e tedesco e possono essere depositate presso l'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI) di Ginevra o presso l'Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO) di Monaco di Baviera o presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) di Roma.
IL DIRITTO D'AUTORE: Si considerano Diritti d'Autore le opere di ingegno scientifico, letterarie, musicali, figurative, teatrali, architettoniche, cinematografiche, i romanzi, le poesie, le canzoni, i manuali didattici, i quadri, le sculture, i software e altre opere.
Queste opere sono protette indipendentemente dal loro pregio e dalla loro utilità pratica, l'unica condizione richiesta è che l'opera deve avere carattere creativo ai sensi dell'art. 2575, cioè deve essere originale.

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di Dott.ssa Anna De Filippo

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