Cedere la società equivale a cessione di azienda


La cessione dell’intera partecipazione societaria può corrispondere alla cessione di azienda ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro
Cedere la società equivale a cessione di azienda
La cessione di azienda va di regola sottoposta all’imposta di registro e quindi si applica un prelievo:
- del 9% sul corrispettivo dei beni immobili se presenti nell'azienda;
- del 3% sul corrispettivo per i beni mobili e avviamento;
- dello 0,5% sui crediti vantati dall’azienda.
Qualora non siano separatamente indicati i corrispettivi di ciascun bene aziendale, si applicherà l’aliquota più elevata sull’intera base imponibile (art. 23, D.P.R. 131/86).
Quindi è di tutta evidenza che siamo di fronte ad un prelievo impositivo che può divenire alquanto pesante.
La Commissione Tributaria Regionale per la Toscana ha recentemente affrontato una vicenda in cui il contribuente non aveva ceduto l’azienda costituita in società, bensì aveva venduto le quote di partecipazione sulla medesima in misura del 100% del capitale sociale.
La cessione delle quote non è assoggetta a registro ed è evidente il risparmio fiscale che può ottenersi rispetto alla cessione dell’azienda, pur essendo identici gli effetti concretamente conseguiti.
Per tale ragione l'Agenzia delle Entrate aveva notificato un avviso di liquidazione per recuperare l'imposta di registro non assolta. La Commissione tributaria (sent. C.T.R. Toscana, sez. 13, 07/07/2016 n. 1252) ha confermato la legittimità di tale provvedimento esprimendo due ragioni autonome.
In primo luogo la sentenza si rifà al disposto dell’art. 20, D.P.R. 131/86, ai sensi del quale l’imposta di registro va applicata avuto riguardo alla natura e agli effetti giuridici dell’atto; dunque, la cessione del 100% della partecipazione andrebbe per ciò solo sottoposta a registro in quanto comporta in maniera automatica la cessione dell’azienda.
Inoltre la C.T.R. Toscana evidenzia la finalità elusiva dello strumento contrattuale adottato - cessione delle quote in luogo della cessione di azienda - che non avrebbe avuto altro scopo economico se non quello precipuo di ottenere un risparmio di imposta.
Sotto questo profilo, riflettiamo noi, dovrebbe ritenersi che la contestazione mossa al contribuente vada ricondotta all’ "abuso del diritto", quale condotta formalmente legittima ma che nella sostanza rincorre un obiettivo contrario all’ordinamento; quindi, a rigore, dovrebbero valere le tutele poste dall’art. 10-bis, L. 212/00.
Si noti, peraltro, che l’operatività dell’art. 20, D.P.R. 131/86, rimarrebbe comunque svincolata dall’art. 10-bis, L. 212/00 giacché la prima norma guarda la configurazione obiettiva degli effetti giuridici del contratto collocandolo nella giusta fattispecie impositivia, mentre con l’abuso del diritto si compie una ricostruzione più ampia e complessa della vicenda e degli scopi conseguiti dai contraenti, revocando i benefici fiscali conseguiti.
La decisione della C.T.R. Toscana si pone sulla scia della Corte di Cassazione che si è espressa su un caso analogo di cessione totalitaria di quote societarie (Cass. civ., sez. trib. n. 24594 del 2016) nel quale, tra l’altro, si era proprio confermato l’autonomia dell’art. 20, D.P.R. 131/86, rispetto a profili di abusività che possono anche non essere ravvisabili.
Ciò non toglie che anche la cessione delle quote societarie in luogo dell'azienda può astrattamente trovare ragioni economiche e commerciali tali da rendere sostenibile l'impianto negoziale di fronte alla pretese dell'Agenzia delle Entrate.

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di Avv. Andrea Bugamelli

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